Bando che prevede dichiarazione reati: sentenze e decreti penali non sono equiparati
Le clausole dei bandi di concorso per il pubblico impiego devono essere chiare e intellegibili. Di esse ne va applicato il tenore letterale e non interpretativo. Particolare riguardo va riservato alle clausole implicanti esclusioni dovute alla mancata dichiarazione di reati. Con la sentenza n. 3715/2019, la sezione seconda ter del Tar Lazio si addentra in una istruttiva disamina sulla estinzione dei reati: automatica ovvero a seguito di pronuncia del giudice dell'esecuzione?
La parabola della motivazione si sposta tra vari rami dell'ordinamento, dal diritto penale a quello amministrativo e su vari settori, indulto, codice dei contratti, legislazione sui concorsi pubblici, il bando stesso come lex specialis. Significativa è la lettura delle clausole di esclusione del bando coinvolto, laddove sono menzionate le sole sentenze penali e non anche i decreti penali.
In proposito secondo il Tar, se è vero che in linea generale esiste una equiparazione tra sentenze e decreti di condanna, ciò non toglie che i provvedimenti mantengano caratteri differenziali. Primo fra tutti, la minore gravità dei reati che possano essere sanzionati con decreto rispetto a sentenza.
Le circostanze della vicenda - Superate le prove concorsuali un candidato riceveva dall'amministrazione reclutante una comunicazione attraverso posta elettronica certificata nella quale si specificava che dai controlli effettuati presso il casellario giudiziale, risultava a suo carico un decreto circa alcuni reati prescritti dal Codice della Navigazione. L'amministrazione escludeva dunque il ricorrente dalla procedura concorsuale, ritenendo falsa la sua dichiarazione circa l'assenza di condanne penali in carico, integrandosi una causa di esclusione dal concorso. Dal che il candidato depositava ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Reati estinti anche senza pronuncia del giudice dell'esecuzione? - Secondo il ricorrente non sarebbe venuto in essere il citato obbligo di dichiarazione in quanto il reato all'epoca della dichiarazione risultava estinto ope legis al momento in cui erano maturate per legge i presupposti condizionanti l'effetto.
A ben guardare in merito alla necessità di una declaratoria o meno di estinzione del reato si è registrato un vivace contrasto giurisprudenziale che vede la tesi prevalente della necessità di una pronuncia espressa in merito alla intervenuta estinzione, contraddetta da una tesi minoritaria ma recente, che invece reputa sufficiente per poter ottenere il maturato effetto estintivo del reato, la constatazione della circostanza del mero decorso del tempo successivo alla sentenza di condanna.
Ciò nondimeno la giurisprudenza penale non può spiegare alcun altro effetto per le finalità extra-penali di collegamento con altri rami dell'ordinamento laddove assumono una maggiore preminenza le esigenze di pubblica certezza.
In altre parole, l'amministrazione quando agisce come commissione di concorso o come stazione appaltante, deve poter fare affidamento sulle risultanze del casellario giudiziale e non può essere gravata dall'onere di verifica della intervenuta estinzione del reato.
La distinta valenza dichiarativa tra sentenze penali e decreti penali - Al di là della estinzione o meno del reato ascritto al concorrente, il Tar ha ritenuto assorbente una evidenza su tutte: nessuna norma del bando espressamente chiedeva la dichiarazione di eventuali decreti penali di condanna. Né un tale obbligo poteva ritenersi sussistente in via interpretativa. La dichiarazione riguardava espressamente il non aver riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento e il non avere procedimenti penali in corso.
Segnatamente nel caso di specie insistono due dimostrazioni che depongono nel senso della non sussistenza dell'obbligo di dichiarazione dei decreti di condanna, uno relativo alla lettera del bando e l'altro concernente la ratio delle cause di esclusione. Significativamente non si menziona il decreto penale nell'obbligo di dichiarazione, mentre si citano le sentenze di patteggiamento: se il bando avesse voluto ricomprendere onnicomprensivamente tutti i provvedimenti assimilabili a una sentenza di condanna non avrebbe avuto motivo di menzionare le sentenze di patteggiamento. Va evidenziato a ulteriore riprova che invece il codice dei contratti espressamente ricomprende tra le clausole di esclusione, condanne definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, mentre il bando in questione prevedeva la facoltà di escludere con atto motivato i candidati che avessero riportato (unicamente) sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato.
Tali evidenze sono viepiù rilevanti anche ai fini della valutazione dell'elemento interpretativo teleologico: la inferiore gravità dei reati sanzionati con decreto rispetto a quelli sanzionati con sentenza.
Tar Lazio – Sezione II ter – Sentenza 20 marzo 2019 n. 3715