Con la sentenza sulla causa C-876/24 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito il tema dell’individuazione della giurisdizione competente in caso di contratto di trasporto aereo nazionale concluso online.

L’acquisto online di un biglietto aereo non implica che il giudice del luogo di residenza del passeggero sia competente a conoscere dell’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita di bagagli.

Il caso a quo

Una passeggera aveva acquistato un biglietto aereo per un volo interno alla Spagna (Madrid–Barcellona) operato dalla compagnia aerea Vueling Airlines (Barcellona) e aveva comprato il titolo di viaggio dal suo domicilio a Fuenlabrada (Madrid), tramite una piattaforma indipendente di vendita online. All’aeroporto di Madrid la passeggera ha aggiunto la consegna dei bagagli come servizio supplementare al volo. I bagagli sono poi andati perduti.

La passeggera ha presentato, dinanzi a un giudice di Fuenlabrada, una domanda per il risarcimento del danno derivante dalla perdita dei propri bagagli. Il giudice spagnolo ha sollevato diversi dubbi in merito all’interpretazione della Convenzione di Montreal (per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale) che contiene, tra l’altro, norme relative alla competenza giurisdizionale in caso di responsabilità del vettore. Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. La convenzione stabilisce norme particolari in caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione dei passeggeri.

Il rinvio pregiudiziale spagnolo

Il giudice spagnolo si chiede anzitutto se la Convenzione di Montreal sia applicabile, in quanto la perdita di bagagli è avvenuta nel corso di un trasporto aereo che collega due aeroporti situati nello stesso Stato membro.

La Corte risponde che il regolamento (Ce) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli ha esteso l’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal al fine di disciplinare anche la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere di un’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro, proposta da una persona residente in tale Stato membro contro un vettore aereo dell’Unione avente la propria sede sociale in detto Stato membro.

Il regolamento è stato modificato al fine di estenderne l’applicazione anche ai trasporti aerei effettuati nel territorio di un unico Stato membro. un unico complesso di norme disciplinanti la responsabilità dei vettori aerei.

Residenza del passeggero e luogo di acquisto di servizi accessori

Inoltre, il giudice spagnolo chiede se sia competente in quanto giudice del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo. Ciò richiederebbe di interpretare tale luogo nel senso che esso designa la residenza principale e permanente del passeggero quando il contratto è stato concluso online.

La Corte dichiara che, in tal caso, il giudice della residenza principale e permanente del passeggero non può essere considerato quello del luogo in cui si trova tale impresa e non può quindi essere competente a tale titolo a conoscere di un’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli.

Infine, il giudice spagnolo si chiede se, per determinare tale luogo, occorra distinguere tra la prestazione principale di trasporto del passeggero e la prestazione accessoria di trasporto di bagagli, in particolare quando il danno causato riguarda specificamente quest’ultima e il contratto di trasporto dei bagagli è stato concluso in un luogo diverso da quello in cui è stato concluso il contratto di trasporto del passeggero.

La Corte sottolinea che sarebbe contrario all’obiettivo di un giusto equilibrio tra gli interessi dei consumatori e quelli dei vettori aerei, nonché agli obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto, ritenere che, a causa della vendita online dei servizi di trasporto aereo, tali vettori debbano sostenere il rischio di essere citati in giudizio dinanzi a tribunali situati in qualsiasi parte del mondo in cui sia disponibile l’offerta online, ivi compresi luoghi in cui essi non dispongano di alcuna presenza fisica o che non presentino alcun nesso con il trasporto in questione. Inoltre, nel corso dei lavori preparatori della Convenzione di Montreal, numerose delegazioni hanno espresso la propria opposizione all’aggiunta di un criterio di attribuzione di competenza basato sul domicilio o sulla residenza principale e permanente del passeggero. La sua portata è quindi rimasta limitata ai soli casi di morte o lesioni del passeggero.

Secondo la Corte, poiché il trasporto dei bagagli è un servizio accessorio, il contratto rilevante ai fini della determinazione del giudice competente è quello del trasporto aereo del passeggero.

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