Il risarcimento per il prolungato ritardo aereo può scattare anche per la compromissione della libertà di movimento subita dal passeggero. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8999 depositata oggi, accogliendo il ricorso di due turisti arrivati a destinazione con 24 ore di ritardo.
La coppia aveva acquistato un viaggio Roma–Dubai–Bangkok. Il primo volo dopo essere partito in orario è tornato a Roma per un incendio all’aeroporto di Dubai, arrivando poi a destinazione con forte ritardo. Questo ha comportato la perdita della coincidenza per Bangkok; col nuovo imbarco avvenuto oltre 24 ore dopo. Risultato: una notte trascorsa in aeroporto senza assistenza e la perdita di una notte d’hotel e di un giorno di vacanza. Per questi disagi, i passeggeri hanno chiesto un risarcimento di circa mille euro alla compagnia aerea. Il Giudice di pace ha accolto la domanda, riconoscendo un danno non patrimoniale di 700 euro. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invece, ha ribaltato la decisione, perché mancava il ‹‹presupposto della risarcibilità, vale a dire la copertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso››.
La Cassazione ricorda che le Sezioni Unite (n. 26972/2008) hanno affermato che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti fondamentali della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile ─ sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. ─ anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni:a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari.
E allora, prosegue la Corte, il giudice dell’appello non si è posto in linea con tali criteri, non potendo dubitarsi che “il diritto costituzionalmente tutelato della libertà di circolazione sia stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto”. I ricorrenti si sono trovati “nell’impossibilità di allontanarsi per recarsi in albergo e non hanno ricevuto alcuna assistenza da parte della compagnia aerea per tutta la durata della loro permanenza in aeroporto in attesa del nuovo volo”. Così, continua la decisione, patendo un disagio che “ben può essere valutato come lesione di un diritto costituzionalmente garantito, inteso come limitazione alla loro ‘libertà di movimento’, con conseguente compromissione, ancorché breve, comunque giuridicamente rilevante, dei propri diritti”.
D’altra parte, conclude la Corte, “tale diritto gode di una protezione costituzionale particolarmente pregnante, visto che l'art. 16 Cost. assoggetta le sue limitazioni al principio della riserva di legge, la quale — sebbene di natura relativa e non assoluta — presenta, tuttavia, carattere “rinforzato”.

