Il Tribunale di Cassino, sezione civile-Area Lavoro - con la sentenza 29 settembre 2026 - ha chiarito che nel pubblico impiego il buono pasto non è una concessione dell’amministrazione, ma un diritto che nasce da un fatto semplice: una giornata di lavoro ordinario oltre le sei ore, con la pausa di dieci minuti per consumare il pasto. Nient’altro. Niente ore ulteriori, niente soglie di permanenza ideate dall’ente: l’eventuale straordinario è una strada alternativa non un pedaggio obbligato.
Il ticket non ha natura di retribuzione
Il buono...

