Con riguardo ai buoni fruttiferi postali, la mancata consegna del foglio informativo non fa scattare un diritto al risarcimento a favore del sottoscrittore che perda, per prescrizione, il diritto al rimborso. Il regime giuridico dei buoni, infatti, è regolato dai decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Diversamente da quanto avviene nel collocamento dei prodotti finanziari, i fogli analitici non sono diretti a colmare un’asimmetria informativa, ma hanno una funzione riepilogativa e ricognitiva di un’operazione già conclusa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25014/2026.

Il caso nasce da alcuni buoni fruttiferi postali sottoscritti tra il 1999 e il 2001 da una coppia. Alla richiesta di rimborso, Poste Italiane aveva eccepito la prescrizione; i risparmiatori sostenevano invece di non aver ricevuto il foglio informativo analitico con le caratteristiche dei titoli e chiedevano il rimborso o, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano aveva respinto le domande, mentre la Corte d’appello aveva dato ragione ai risparmiatori, condannando Poste al pagamento di circa 9mila euro alla prima e 11.400 euro a entrambi, oltre interessi. Poste ha quindi fatto ricorso in Cassazione che l’ha accolto.

Se è vero, scrive la Corte, che la “disponibilità di uno scritto che rechi indicazione della data di scadenza del titolo può agevolare il risparmiatore nella memorizzazione del preciso contenuto dell’operazione”, “non è possibile affermare che la mancata consegna del documento informativo generi, come conseguenza diretta e certa, o almeno probabile, il mancato esercizio del diritto al rimborso nel tempo utile (prima, cioè, che sia spirato il termine prescrizionale)”.

Le relative informazioni, infatti, sono ricavabili dai “decreti ministeriali contenenti il regolamento normativo ed economico dei buoni, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”; “sicché non può sostenersi, in termini generali, che solo l’acquisizione del foglio informativo avrebbe consentito al titolare del buono di evitare che il proprio diritto si prescrivesse”.

Né si può attingere alla elaborazione giurisprudenziale in materia di investimento dove gli obblighi informativi del Tuf “sono preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore”. E dove vige una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio patrimoniale.

Da qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: «In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di Poste Italiane s.p.a., che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del foglio suddetto».

Con un secondo principio, la Prima sezione civile chiarisce poi che per i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadeva durante l’emergenza Covid, non rileva la cessazione dello stato di emergenza in quanto tale, ma la durata delle specifiche proroghe previste dal legislatore. L’ultima proroga applicabile ai buoni è cessata il 31 luglio 2021; da quella data decorreva l’ulteriore termine di due mesi per chiederne il rimborso. «Ai fini della verifica del tempestivo esercizio del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cada nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 – scrive la Cassazione -, occorre considerare non già la sola previsione contenuta nell’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 77 del 2020, secondo cui i detti buoni sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza causato dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19, ma anche le successive norme che hanno definito, nel suo orizzonte temporale, l’estensione applicativa della detta disciplina emergenziale, sicché il diritto alla riscossione dei buoni ha potuto essere esercitato nel termine di due mesi dalla cessazione del periodo di proroga, termine da individuarsi — in base all’art. 11 d.l. n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 87 del 2021 — nel giorno 31 luglio 2021».

Con un’altra sentenza, n. 25064/2026, la Suprema corte accoglie il ricorso di Poste contro una decisione del Tribunale di Frosinone che aveva dato ragione alla risparmiatrice sulla ritenuta fiscale: «In tema di buoni fruttiferi postali – afferma la Cassazione con un principio di diritto - , sulla base della normativa di riferimento, l’imposizione fiscale sui rendimenti dei medesimi avviene secondo il criterio di competenza, rilevando il momento in cui matura il diritto di credito».

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