Nessun risarcimento per la caduta dal motorino su una strada dissestata, se la condotta del guidatore non era improntata alla “normale cautela”. Quest’ultimo è un concetto mobile, che varia a seconda delle situazioni, rendendo “imprudente” anche un comportamento che in condizioni diverse - per esempio, in assenza di pioggia - non lo è. Lo chiarisce la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27680, respingendo il ricorso di uno scooterista e precisando meglio un principio già espresso dalle Sezioni Unite.

Il ricorrente, a seguito dell’impatto della “ruota anteriore con una buca/disconnessione del manto stradale” a ridosso delle rotaie, era caduto riportando una prognosi di 7 giorni e danni permanenti del 15% circa. Chiesto il risarcimento, prima il tribunale e poi la Corte di appello glielo hanno negato. Il giudice di secondo grado, per prima cosa ha rilevato la mancata prova del nesso causale tra la buca e la caduta. Anche ammessa la relazione, ha poi argomentato, andava considerato che il guidatore si era posto sul margine sinistro, anziché destro della carreggiata (in violazione dell’art. 143 C.d.S.).

Inoltre, con fondo stradale bagnato, aveva anticipato la svolta - “taglio” della carreggiata -, impegnando obliquamente la rotaia e la relativa scanalatura, “anziché superare la fine del binario ove vi era ampio spazio utile”. Il danneggiato poi risiedeva a soli 400 metri dal luogo del sinistro, sicché la conformazione della strada e i binari gli erano ben noti. Del resto, la disconnessione e i binari, delimitati da lastre in cemento chiare, presentavano caratteristiche cromatiche ben distinguibili dall’asfalto ed erano perfettamente visibili di giorno.

Tutto ciò – afferma la Cassazione – integra una condotta che è stata “non implausibilmente qualificata come un’anomalia di guida imprevedibile ed evitabile, idonea a interrompere il nesso eziologico”.

In materia di responsabilità per cose in custodia, le S.U. (n. 20943/2022) hanno affermato che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Quanto più la situazione è suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente, fino a interrompere il nesso causale e a integrare il caso fortuito.

La Terza sezione civile precisa la portata del dovere di ragionevole cautela: “In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell’elisione del nesso causale – scrive la Corte -, la condotta del danneggiato non deve necessariamente presentare i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed eccezionalità, essendo sufficiente che sia “oggettivamente colposa”, ossia caratterizzata dall’inosservanza della normale cautela esigibile e correlata alla situazione di rischio percepibile o superabile con l’ordinaria diligenza”.

“Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante l’adozione delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più l’imprudenza del danneggiato assume efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, interamente recidendo il nesso eziologico e degradando la cosa a mera occasione dell’evento lesivo”.

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