La successione nell’esecuzione di un appalto (c.d. “cambio appalto”) rappresenta uno degli ambiti a più elevata complessità del diritto del lavoro.
La sovrapposizione tra le prescrizioni di legge, le clausole sociali contenute nei contratti collettivi e una giurisprudenza non sempre uniforme, rendono la gestione dei cambi appalto particolarmente delicata non solo per le società appaltatrici ma anche per le imprese committenti.
Con riferimento al perimetro operativo delle clausole sociali è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24904 del 31 agosto 2026. La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di assunzione del personale già impiegato nell’appalto opera laddove rimangano invariate le prestazioni richieste dal capitolato, assolvendo alla funzione di salvaguardare la stabilità occupazionale e le condizioni acquisite.
Tale principio, prosegue la Cassazione, non si traduce in un vincolo assoluto e incondizionato di assorbimento dell’intera platea dei dipendenti dell’azienda uscente: occorre verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento.
La sentenza in commento conferma come la corretta individuazione degli obblighi di assorbimento del personale nell’ambito dei processi di cambio appalto, non può prescindere da una verifica, in concreto, sul perimetro delle attività appaltate e sull’organizzazione dell’appaltatore uscente e di quello subentrante.
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 276/2003, se non sussistono rilevanti “elementi di discontinuità” tra appaltatore uscente e subentrante idonei a individuare “una specifica identità di impresa” l’operazione di cambio appalto configura un vero e proprio trasferimento di azienda, ricadendo nell’alveo dell’art. 2112 c.c., con il conseguente passaggio automatico dei contratti e il mantenimento dei trattamenti retributivi, contrattuali e di anzianità.
Come precisato dalla giurisprudenza più recente (C. app. Roma 4260/2026), la discontinuità ricorre solo se il complesso di elementi organizzativi e produttivi apportati dall’appaltatore subentrante presenti profili di novità tali da spezzare il nesso funzionale e di complementarità prima sussistente tra i fattori della produzione.
Anche in presenza di un cambio appalto caratterizzato da elementi di discontinuità tali da non consentire il riassorbimento di tutta la forza lavoro impiegata dal precedente appaltatore, deve essere posta grande attenzione rispetto alla selezione del personale riassunto.
L’impresa subentrante è tenuta, infatti, a rispettare vincoli procedurali di correttezza e trasparenza nella selezione del personale da assumere, mediante criteri verificabili, riferiti all’intero bacino dei lavoratori coinvolti. Inoltre, a fronte delle allegazioni dei lavoratori sul possesso dei requisiti, grava sul datore l’onere di chiarire i criteri seguiti e l’eventuale posizione preferenziale di alcuni lavoratori rispetto ad altri, secondo il criterio della vicinanza della prova (Cass. n. 18114/2024).
Nei cambi di appalto genuini governati da clausola sociale, l’impresa subentrante deve comunque attenersi a criteri selettivi oggettivi, trasparenti e verificabili (Cass. n. 18114/2024) senza poter applicare clausole di gradimento arbitrarie (Cass. n. 10476/2023) né ridurre unilateralmente i livelli orari o contrattuali in assenza di comprovate modifiche dimensionali del servizio (Trib. Taranto n. 748/2025).
In altre parole, se è vero che la c.d. clausola sociale non vada intesa in senso assolutamente vincolante per l’appaltatore subentrante, in presenza di discontinuità di organizzazione e di mezzi rispetto al precedente appalto, nell’ipotesi di mancato riassorbimento di tutta la forza lavoro impiegata dal precedente appaltatore o di modifica delle condizioni contrattuale, grava sull’appaltatore subentrante l’onere di provare adeguatamente le esigenze imprenditoriali e le modifiche nella consistenza dell’appalto che precludono l’assunzione del ricorrente alle stesse condizioni contrattuali di cui godeva alle dipendenze della precedete ditta appaltatrice.
_______
*Avv. Valentina Pepe, Partner di Pepe & Associati

