Con l’esplosione della nautica da diporto, l’affollamento dei pontili e il continuo riorganizzarsi delle “marine”, non sono pochi i motivi di contenzioso. Con l’ordinanza n. 14320/2026, la Terza sezione civile mette nero su bianco alcuni punti fermi sui diritti dei titolari dei posti barca: se il porto sposta l’ormeggio, per esigenze pur previste dal contratto, assegnandone uno di uguali dimensioni ma peggiore, perché più esposto, scatta la compensazione economica.
Una società aveva acquistato nel porto turistico di San Lorenzo al Mare il diritto di utilizzare per 45 anni un posto barca, pagando oltre 71mila euro. Tempo dopo, a seguito di una riorganizzazione dei pontili, la marina le aveva comunicato lo spostamento dell’ormeggio in un altro posto delle stesse dimensioni. Il nuovo ormeggio, però, secondo la società cliente, era meno pregiato perché più esposto alla risacca proveniente dall’imboccatura del porto e quindi meno comodo e meno sicuro. Per questo aveva chiesto il risarcimento del danno.
In primo grado il Tribunale aveva dato ragione alla marina, richiamando la clausola contrattuale che consentiva il cambio del posto barca purché con “medesime caratteristiche dimensionali”. La Corte d’appello di Genova ha invece ribaltato la decisione, riconoscendo un danno quantificato in 12mila euro sulla base della minore qualità del nuovo ormeggio.
La Cassazione ha ora confermato questa impostazione. La Corte territoriale, si legge nella decisione, ha interpretato la clausola contrattuale contenuta del contratto di ormeggio, nel senso che, in ipotesi di riorganizzazione dei pontili comportante la necessità di sostituire il posto barca originariamente assegnato, la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche del precedente, oltre che dimensionali (secondo l’espressa previsione contrattuale), anche qualitative.
Si tratta, prosegue l’ordinanza, di una interpretazione corretta secondo buona fede: il contratto, infatti, non prevedeva né la restituzione di parte del prezzo in caso di assegnazione di un posto barca di minor valore, né, tuttavia, escludeva esplicitamente il diritto a un indennizzo o risarcimento. Per questo, la sostituzione con un ormeggio qualitativamente peggiore non può avvenire senza compensazioni economiche, altrimenti verrebbero lesi gli interessi tutelati dal contratto.
Dunque, la condanna al risarcimento non deriva da una errata interpretazione del contratto, ma dall’inadempimento della società concessionaria, che ha sostituito il posto barca con uno qualitativamente peggiore pur se delle stesse dimensioni. Una condotta contraria alla buona fede oggettiva.
Del resto, conclude la Corte, il contratto di ormeggio è assimilabile a una locazione: di conseguenza, il peggioramento qualitativo incide direttamente sul godimento del bene e quindi anche sul valore economico del rapporto. Per escludere qualsiasi riduzione del canone o diritto al risarcimento sarebbe servita una clausola espressa che dichiarasse irrilevante il peggioramento dell’ormeggio sotto profili diversi dalle dimensioni.

