Un cane al guinzaglio in un parco pubblico non può diventare, per effetto di un’ordinanza, un problema di sicurezza presunto. È questo il principio affermato dal Tar Calabria - con la sentenza n. 1192/2026 - che ha posto un argine al ricorso indiscriminato degli enti a divieti generali e restrizioni preventive nei confronti dei proprietari di animali.
Tutela dell’igiene, del decoro e della sicurezza
Il giudice amministrativo ha chiarito che la tutela dell’igiene urbana, del decoro e della sicurezza collettiva non consente alle amministrazioni di trasformare un rischio solo ipotizzato in un divieto assoluto, imponendo sacrifici generalizzati ai cittadini senza una concreta dimostrazione della necessità della misura adottata.
La decisione afferma un principio destinato ad assumere rilievo nella gestione degli spazi pubblici: il potere amministrativo non può essere esercitato attraverso soluzioni automaticamente restrittive quando gli stessi obiettivi possono essere raggiunti con strumenti meno invasivi.
Gli animali in luogo pubblico
La presenza degli animali nei luoghi aperti alla collettività non costituisce, di per sé, una situazione di pericolo tale da giustificare limitazioni generalizzate. Occorre invece un accertamento concreto delle circostanze e una valutazione effettiva del rischio, perché ogni compressione delle libertà individuali deve trovare fondamento in esigenze reali e proporzionate.
La vicenda nasce dall’impugnazione proposta contro un’ordinanza comunale con cui era stato vietato l’accesso dei cani ai parchi pubblici e alle aree verdi del territorio comunale, prevedendo inoltre l’obbligo della museruola per i cani di media e grande taglia negli spazi frequentati dalla cittadinanza.
L’amministrazione aveva giustificato il provvedimento richiamando esigenze di sicurezza, igiene e tutela del decoro urbano, ritenendo necessario prevenire possibili episodi problematici collegati alla presenza degli animali.
La misura generalizzata eccessiva
La contestazione mossa in giudizio riguardava però il carattere eccessivamente ampio delle prescrizioni adottate. Secondo la parte ricorrente, il Comune aveva scelto una soluzione generalizzata, destinata a incidere indistintamente su tutti i proprietari di cani, senza dimostrare l’esistenza di una situazione specifica di rischio e senza valutare strumenti alternativi già idonei a garantire la tutela degli interessi pubblici perseguiti.
Il Tar Calabria, accogliendo tali rilievi, ha valorizzato un principio fondamentale dell’azione amministrativa: la sicurezza non può essere utilizzata come formula generica per giustificare qualsiasi limitazione. L’interesse pubblico richiede certamente interventi di prevenzione e controllo, ma questi devono essere costruiti sulla base di dati concreti e non sulla semplice possibilità astratta che un comportamento scorretto possa verificarsi.
La portata innovativa della pronuncia emerge soprattutto nel rapporto tra prevenzione amministrativa e libertà dei cittadini. Il giudice chiarisce che l’amministrazione non può anticipare il rischio fino al punto di eliminare completamente la possibilità stessa di esercitare una libertà, quando il fenomeno può essere governato attraverso strumenti ordinari di vigilanza e responsabilizzazione. La prevenzione non può trasformarsi in un divieto collettivo rivolto anche a chi rispetta correttamente le regole.
Il principio assume particolare rilievo perché intercetta una questione sempre più frequente nella vita urbana: la tendenza degli enti locali a risolvere problemi complessi attraverso prescrizioni generali applicabili a intere categorie di cittadini. La sentenza ribadisce invece che il potere regolatorio deve mantenere un rapporto diretto con la realtà concreta che intende disciplinare. Una misura amministrativa è legittima non perché appare più severa, ma perché risulta realmente necessaria rispetto allo scopo perseguito.
Nel caso esaminato, il divieto assoluto di accesso dei cani ai parchi pubblici è stato ritenuto sproporzionato rispetto all’obiettivo dichiarato. Eventuali violazioni commesse dai proprietari, come la mancata raccolta delle deiezioni o una conduzione non corretta dell’animale, devono essere contrastate attraverso controlli mirati e interventi nei confronti dei responsabili, non attraverso l’esclusione preventiva di tutti gli animali dagli spazi pubblici.
La decisione assume rilievo anche sotto il profilo dell’obbligo della museruola. Il Tar evidenzia che una prescrizione così incisiva non può essere fondata esclusivamente su criteri astratti, come la dimensione dell’animale. La pericolosità non può essere presunta sulla base di una classificazione generale, ma deve essere valutata considerando il comportamento concreto dell’animale, il contesto nel quale si trova e la condotta del proprietario.
Altro elemento innovativo riguarda il principio della determinatezza delle regole amministrative. Una prescrizione che limita la libertà dei cittadini deve essere chiara, precisa e facilmente applicabile. Quando invece un obbligo viene costruito attraverso categorie generiche o parametri non definiti, aumenta il rischio di interpretazioni diverse da parte degli organi incaricati dei controlli, compromettendo certezza e uniformità dell’azione amministrativa. La sentenza offre quindi un’indicazione generale agli enti locali: governare la complessità della vita urbana non significa necessariamente introdurre più divieti, ma individuare regole più intelligenti e proporzionate. La tutela della sicurezza collettiva non può essere perseguita attraverso automatismi capaci di comprimere indistintamente le posizioni individuali, ma attraverso interventi calibrati sulle effettive esigenze. Il principio affermato dal Tar Calabria supera così il singolo caso dei cani negli spazi pubblici e diventa un criterio generale per ogni provvedimento amministrativo limitativo: prima di imporre un divieto, l’amministrazione deve dimostrare che quel divieto sia indispensabile, adeguato e non sostituibile con misure meno restrittive. La sicurezza urbana, conclude la pronuncia, non si costruisce con il massimo sacrificio imposto ai cittadini, ma attraverso il migliore equilibrio possibile tra interesse pubblico e libertà individuali.

