Canne fumarie, bene comune con costi ripartiti tra i proprietari
Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini con sbocco sopra il tetto
La canna fumaria è l’elemento attraverso il quale vengono espulsi all’esterno i fumi generati da una combustione avvenuta all’interno dell’edificio. L'articolo 17-bis della legge 90/2013 dispone che, salvo deroghe, «gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente». Di conseguenza, soltanto gli impianti termici antecedenti al 31 agosto 2013 avrebbero potuto collegarsi a una canna fumaria che scarica a parete, rispettando le distanze minime da finestre, balconi e terrazze. La canna fumaria centralizzata, anche se non esplicitamente contemplata dall’articolo 1117 del Codice civile (“Parti comuni dell’edificio”) è da considerare un bene comune e quindi le spese per la sua manutenzione sono a carico dei condòmini proprietari, che contribuiscono in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. Se nello stabile sono presenti condòmini che hanno proceduto al distacco dall’impianto centralizzato, installando una canna fumaria collegata alla caldaia privata, tutti i costi di gestione della nuova canna fumaria saranno a loro carico.