Con la sentenza n. 239 depositata in data 19 marzo 2026 il Tribunale di Avezzano si è pronunciato con riferimento alla spettanza del regime forfettario di determinazione del canone unico patrimoniale in favore delle società di produzione di energia elettrica.

In particolare, il Tribunale di Avezzano, con limpidezza esemplare, ha definitivamente chiarito che le imprese di produzione di energia elettrica svolgono attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità e, conseguentemente, le relative occupazioni permanenti fruiscono a pieno titolo del canone nella misura determinata in base al regime forfettario di cui all’art. 1, comma 831, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160.

Allo scopo di apprezzare la rilevanza della pronuncia in esame, occorre inquadrare la fattispecie posta all’esame del Tribunale, nonché ripercorrere brevemente gli interventi legislativi in materia e i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità elaborati sulla questione.

La vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale di Avezzano origina dall’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento emessi ai fini del canone unico patrimoniale – notificati da un ente locale a una società di produzione dell’energia elettrica – relativi a un’occupazione permanente del sottosuolo comunale attraverso cavi e condutture posti a servizio di una centrale idroelettrica.

Per un verso, la società di produzione dell’energia lamentava l’erronea determinazione del canone, atteso che il Comune non avrebbe applicato l’art. 1, comma 831 della legge n. 160/2019 che stabilisce una tariffa forfettaria per i servizi di pubblica utilità. Peraltro, l’ente locale contestava che nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione il regime di determinazione forfettario del canone in quanto l’attività di produzione di energia elettrica non costituirebbe un’attività strumentale a un servizio pubblico.

Come noto, la legge del 27 dicembre 2019 n. 160 – che ha istituito il canone unico patrimoniale in sostituzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) – al comma 831 dell’art. 1, riproponendo il medesimo meccanismo di determinazione tariffaria già previsto per la TOSAP e il COSAP, stabilisce che “le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità”, i quali sono in detta formulazione specificati “quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete”, sono soggette al canone determinato in misura forfettaria, in ogni caso non inferiore ad un ammontare minimo stabilito in Euro 800.

Tale disposizione di legge è stata, poi, autenticamente interpretata dall’art. 5, comma 14-quinquies del d.l. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, il quale ha stabilito alla lett. b) che “il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che ... per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.

Senonché, anche in seguito all’adozione della disposizione di interpretazione autentica, erano emerse incertezze nell’applicazione del medesimo regime da parte degli enti locali alle occupazioni permanenti poste in essere dalle imprese di produzione di energia elettrica, con conseguente tendenza a escluderne l’operatività, considerato che tale attività non risultava espressamente ricompresa tra quelle strumentali all’erogazione dei pubblici servizi.

A tal proposito, una prima interpretazione favorevole all’applicazione del regime di determinazione forfettario del canone anche alle imprese di produzione dell’energia era stata fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale, con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022, precisando che le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità indicate dalla norma devono intendersi a titolo esemplificativo, ha chiarito che “fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarità ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale”.

Tale complessa questione interpretativa è stata definitivamente risolta da una serie di recenti sentenze della Corte di Cassazione elaborate con riferimento alla previgente disciplina della TOSAP e del COSAP (cfr. sentenze nn. 769, 771, 773, 774 e 775 del 12 gennaio 2025, n. 2139 del 29 gennaio 2025, n. 2381 del 31 gennaio 2025, nn. 3860 e 3861 del 15 febbraio 2025 e n. 5801 del 4 marzo 2025).

In particolare, con le predette pronunce, la Suprema Corte, disattendendo l’interpretazione prospettata dagli enti locali, ha rappresentato che “il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi deve essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)”, e per l’effetto, ha stabilito che anche per le occupazioni permanenti poste in essere dalle società di produzione dell’energia elettrica trova applicazione la tariffa forfettaria correlata all’erogazione dei pubblici servizi, applicabile ratione temporis ai fini della TOSAP e del COSAP.

Tali sentenze, al fine di affermare l’applicazione della tariffa forfettaria con riferimento alla TOSAP, richiamano espressamente la disciplina prevista dal comma 831 dell’art. 1, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies del d.l. 146/2021, relativa al canone unico patrimoniale. Ed infatti, la Cassazione ha chiarito che “per quanto non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, depone nel senso che si è inteso avallare anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 2021 … Proprio la disposizione di interpretazione autentica fa riferimento alle aziende che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, dovendo l’espressione “quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” essere intesa come a titolo meramente esemplificativo”.

Ebbene, alla luce del recente orientamento di legittimità elaborato relativamente alle disposizioni previste per la TOSAP e per il COSAP, il Tribunale di Avezzano con la pronuncia in commento ha stabilito che anche ai fini del canone unico patrimoniale alle occupazioni permanenti poste in essere dalle imprese di produzione dell’energia trova applicazione il regime di determinazione forfettario della tariffa prevista per i servizi di pubblica utilità, dal momento che deve essere riconosciuta la natura strumentale dell’attività di produzione di energia elettrica rispetto a quella di distribuzione dell’energia.

La pronuncia è particolarmente apprezzabile in quanto recepisce i più recenti principi elaborati dalla Corte di Cassazione e li applica al canone unico patrimoniale, rappresentando una delle prime occasioni di estensione di tale orientamento alla nuova disciplina, contribuendo così a eliminare i residui margini di incertezza interpretativa.

Infine, tale sentenza offre altresì l’opportunità per approfondire il distinto ma correlato tema della misura del canone forfettario dovuto per le occupazioni realizzate dalle imprese di produzione dell’energia ai sensi dell’art. 1, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160.

Sebbene la disposizione di interpretazione autentica chiarisca inequivocabilmente che, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico strumentali all’erogazione del servizio il canone dovuto è direttamente quello minimo di Euro 800, gli enti locali persistono frequentemente, nei propri regolamenti in tema di occupazione del suolo pubblico e nelle deliberazioni annuali di determinazione delle tariffe, a parametrarne la misura al numero delle utenze servite sul territorio comunale o provinciale. Tale prassi risulta evidentemente illegittima, in quanto si pone radicalmente in contrasto con il chiarimento fornito dalla disposizione d’interpretazione autentica, che stabilisce con certezza la misura minima del canone indipendentemente dal numero di utenze servite.

Tale questione è stata recentemente affrontata e risolta in sede di giurisdizione amministrativa, nell’ambito di controversie nelle quali erano stati impugnati a monte i regolamenti e le deliberazioni degli enti locali ai fini dell’occupazione del suolo pubblico. Ebbene, la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi con riferimento agli atti regolamentari degli enti locali, ha chiarito che il canone unico patrimoniale da versare per tali occupazioni secondo la tariffa forfettaria deve essere corrisposto nella misura minima di Euro 800 per ciascun anno e non potrebbe in nessun caso essere commisurato al numero delle utenze presenti sul territorio. In particolare, il Consiglio di Stato con una serie di sentenze (sentenze nn. 8062 del 16 ottobre 2025, 9447 del 1° dicembre 2025 e 542 del 23 gennaio 2026), in continuità con il sopraesposto orientamento di legittimità, ha ribadito che l’attività di produzione dell’energia elettrica rientra tra quelle strumentali alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali e che a tale attività si applica un canone fisso e forfettario, non elevabile dagli enti locali, determinato a monte dal legislatore nella misura minima di 800 euro annui.

In conclusione, alla luce dell’evoluzione normativa e dei recenti arresti giurisprudenziali, deve ormai ritenersi acquisito il principio per cui l’attività di produzione di energia elettrica costituisce un’attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità. In tale prospettiva, risulta dunque ormai superata l’incertezza interpretativa che per lungo tempo ha caratterizzato l’applicazione del regime forfettario dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico alle imprese di produzione di energia elettrica. Ad oggi tali imprese operano in un quadro normativo definitivamente chiarito: qualora gli enti locali continuino ad adottare interpretazioni difformi della normativa in tema di occupazioni permanenti funzionali alla produzione di energia, esse potranno ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento, con efficacia erga omnes, dei regolamenti o delle deliberazioni che introducono tariffe ai fini del canone unico patrimoniale superiori alla misura di 800 euro annui, oppure adire la giurisdizione ordinaria per domandare il rimborso di quanto indebitamente versato in eccesso, o ancora, nel caso di notificazione di eventuali avvisi di accertamento delle entrate patrimoniali, per far accertare in giudizio l’infondatezza della pretesa azionata dall’ente locale.

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*Avv.ti Vittorio Giordano e Fabio Spinelli Barrile, Giordano-Merolle Studio Legale Tributario

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