Amministrativo

Canone unico, quale "metro" per i serbatoi interrati?

L'occupazione con serbatoi interrati pone l'interprete di fronte ad un nuovo rebus. Il legislatore ha previsto la tariffa a metro quadrato disponendo però per i serbatoi interrati una particolare riduzione della tariffa in base ai litri degli stessi che riprende in parte il previgente regime Tosap. Tuttavia la norma è di più ampia portata e necessita di essere corretta per evitare contenziosi nella sua applicazione

di Tommaso Ventre*

Nel maquillage del nuovo canone unico patrimoniale il comma 829 dell'articolo 1 della L. 160/2019 dispone che "Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita".

Dall'analisi del comma emergono due distinte norme. La prima dispone che per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. La seconda prevede invece che ove l'occupazione abbia ad oggetto serbatoi tale tariffa ridotta va applicata fino ad una capacità del serbatoio di temila litri e l'eccedenza è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione.

Il rebus applicativo che l'interprete deve risolvere è intricato.

Infatti la tariffa standard per le occupazioni così come disposta ai sensi del comma 826 è commisurata ai sensi del comma 824 in funzione della superfice, espressa in metri quadrati.

Tale struttura tariffaria è confermata dal fatto che il legislatore ha esplicitamente previsto il caso di deroga al criterio del metro quadrato quando ha disposto che per i passi carrabili si applica la tariffa convenzionale per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Ora a volere calcolare la tariffa standard da applicare alle occupazioni dei serbatoi le strade percorribili potrebbero essere diverse.

Molti comuni hanno disciplinato nei propri regolamenti che per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

E quindi a volere applicare correttamente la norma e la sua attuazione regolamentare per i serbatoi con capienza superiore ai tremila litri occorrerebbe fare riferimento alla tariffa standard, riducendola di un quarto per la parte entro i tremila litri e poi proporzionalmente di un quarto per ogni mille litri o frazione successivi.

In questi termini quindi il meccanismo proporzionale congegnato ha necessità però di "scaglioni" di volume successivi su cui applicare le tariffe determinate in funzione del crescente volume.

Con un esempio numerico forse risulta più comprensibile la questione.

Poniamo l'occupazione di un serbatoio di 6000 litri.

Assumendo una tariffa standard pari a 60 euro avremmo la seguente situazione.

I primi 3000 litri sconterebbero una tariffa di 15 ,

i primi mille litri eccedenti sarebbero assoggettati alla tariffa di 18.75€ euro,

i secondi mille litri eccedenti sarebbero assoggettati la tariffa di 22,5€ e

gli ultimi mille litri eccedenti sarebbero assoggettati alla tariffa di 26,75€.

Il problema come accennato è che la tariffa standard va applicata ai metri quadrati e qui il legislatore ha chiamato in causa i litri.

Supponendo quindi che il serbatoio abbia una proiezione al suolo di 12 mq occorrerà proporzionare la proiezione al suolo ai metri quadrati totali in funzione del volume occupato in litri e quindi i primi 3000 litri occuperanno 6 mq e ogni mille litri successivi ciascuno 2 mq.

Volendo tirare le somme quindi l'importo da corrispondere per l'occupazione sarebbe pari a (6x15€) + (2x18,75€) + (2x22,75€) + (2x26,75€) per un totale di 166,5€.

Una seconda interpretazione possibile potrebbe essere quella di parametrare la tariffa al volume e quindi ai litri del serbatoio per cui riprendendo i numeri dell'esempio precedente l'importo da corrispondere per l'occupazione avrebbe un costo pari a

15€ per i primi tremila litri

18,75 per i primi mille litri eccedenti

22,5€ per i secondi mille litri eccedenti e

26,75€ per gli ultimi mille litri eccedenti per un totale di 83€.

Questa interpretazione ripercorrerebbe quanto avveniva in precedenza in regime Tosap nella vigenza dell'art. 48 del Decreto legislativo 507 /1993 che però era limitato ai soli serbatoi dei distributori di carburanti.

Tuttavia tale previsione, in riferimento ai serbatoi potrebbe essere non del tutto corretta in quanto il legislatore con la disposizione in commento, non avendo introdotto una specifica eccezione alla regola generale sembra avere inteso graduare il prelievo in riferimento al volume del contenitore ferma restando l'occupazione in mq quale criterio di applicazione della tariffa.

Ulteriore problema si pone poi per la parametrazione dei serbatoi che abbiano uno sviluppo verticale, infatti in quei casi la proiezione al suolo del serbatoio sarebbe, a parità di volume occupato, diversamente assoggettato al prelievo con ovvie conseguenze in termini, anche costituzionali di trattamento diseguale di identiche situazioni.

E quindi la parametrazione volumetrica risulterebbe in conclusione il criterio maggiormente rispondente alle esigenze di semplificazione e ottimizzazione della gestione.

Tuttavia tale previsione non sembra potere rientrare nella potestà regolamentare dell'ente che dovrebbe attenersi alla parametrazione prevista dal comma 824 e quindi si renderebbe necessario un chiarimento legislativo e nelle more sarebbero auspicabili indicazioni applicative da parte del Ministero al fine di evitare potenziali contenziosi tra enti e soggetti che occupano il sottosuolo.

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*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph.D Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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