La corrispondenza inviata al detenuto in regime di carcere duro contenente atti giudiziari soggiace alle regole dettate per la corrispondenza per motivi di giustizia nell’ambito del rapporto difensore-detenuto.
Quindi anche se il mittente non è il difensore, comunque l’atto giudiziario inviato da altra persona giustifica la mancata consegna al destinatario se è privo dell’attestazione di autenticità da parte dell’autorità che lo abbia emesso.
La sentenza
Così la Corte di cassazione - con la sentenza...

