Per contestare una fotocopia prodotta in giudizio, non basta dire in modo generico che “non è conforme” o che “forse l’originale non esiste”. Si deve infatti spiegare chiaramente quale documento si contesti e perché si ritenga la copia non corrisponda all’originale. Solo una contestazione precisa può mettere in dubbio il valore della copia come prova. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 24167/2026.
La vicenda nasce dall’opposizione di un contribuente a un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a cartelle esattoriali e avvisi di addebito Inps. Il ricorrente sosteneva che le copie fotostatiche della documentazione prodotta a dimostrazione della regolarità delle notifiche fossero prive di valore probatorio, limitandosi però ad affermare che dell’originale “si dubita l’esistenza”.
Per la Sezione lavoro “l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale da consentire di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Non sono, pertanto, sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta”.
È vero, prosegue la decisione, che il disconoscimento può essere validamente formulato anche quando la parte neghi l’esistenza stessa dell’originale, poiché in tal caso non è esigibile l’indicazione analitica delle parti in cui la copia differirebbe dall’originale. Tuttavia, anche tale contestazione deve tradursi in una negazione chiara, univoca e non meramente dubitativa dell’esistenza dell’originale.
Tornando al caso specifico, la formula utilizzata dal contribuente “non integra una negazione chiara e univoca dell’esistenza degli originali, ma esprime soltanto un dubbio, privo di specificazione dei documenti cui si riferisce e dei profili di difformità lamentati”. Risolvendosi, quindi, in una “contestazione generica e onnicomprensiva dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta, non idonea a determinare il venir meno dell’efficacia probatoria delle copie ai sensi dell’art. 2719 c.c.”.
Infine, la Suprema corte ricorda che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non produce gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.. In particolare, non determina automaticamente l’inutilizzabilità della copia, ma impone al giudice di accertarne la conformità anche mediante altri elementi probatori, comprese le presunzioni.

