Cartello del trasporto aereo di merci: la Corte respinge le impugnazioni di 12 compagnie aeree contro le sentenze del Tribunale. Ridotto invece l’importo dell’ammenda inflitta a SAS Cargo Group

Le mosse Ue contro il cartello delle compagnie

Il 9 novembre 2010 la Commissione europea ha adottato una prima decisione nei confronti di varie compagnie aeree attive sul mercato del trasporto aereo di merci che avevano partecipato a un’intesa sui prezzi tra il mese di dicembre del 1999 e il mese di febbraio del 2006. Ad esse sono state inflitte ammende per un importo totale di circa 790 milioni di euro.

La Commissione ha rilevato che le compagnie aeree avevano violato le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), dell’accordo sullo Spazio economico europeo (See) e dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Ce-Svizzera), che vietano le intese che restringono la concorrenza.

L’intesa aveva a oggetto diversi elementi costitutivi del prezzo dei servizi forniti nell’ambito di tale mercato, in particolare l’introduzione di sovrapprezzi «carburante» e «sicurezza», nonché il rifiuto di concedere agli spedizionieri una commissione su tali sovrapprezzi.

Primo ricorso al Tribunale Ue

Tuttavia, tale decisione è stata annullata, in tutto o in parte, dal Tribunale dell’Unione europea a causa di contraddizioni interne tali da violare i diritti della difesa delle compagnie aeree.

Il 17 marzo 2017 la Commissione ha adottato una nuova decisione, nella quale ha sanato il vizio di motivazione rilevato dal Tribunale e ha inflitto alle compagnie aeree ammende per un importo totale di circa 776 milioni di euro.

Secondo ricorso al Tribunale Ue

Le compagnie aeree hanno chiesto al Tribunale di annullare anche questa nuova decisione o di ridurre l’importo delle ammende inflitte.

Con sentenze del 30 marzo 2022, il Tribunale ha respinto i ricorsi della Martinair Holland, della KLM, della Cargolux, della Air France-KLM, della Air France, della Lufthansa e della Singapore Airlines.
Esso ha invece parzialmente annullato la decisione in questione e ha ridotto l’importo dell’ammenda nei confronti delle altre compagnie aeree (v. la tabella nel comunicato stampa n. 53/22).

Tali sentenze del Tribunale sono state impugnate dinanzi alla Corte di giustizia.

In una serie di tredici sentenze, pronunciate in data odierna, la Corte respinge la quasi totalità delle argomentazioni presentate dalle compagnie aeree.
Solo l’impugnazione della SAS Cargo Group è parzialmente accolta, a causa di errori commessi dal Tribunale nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta a tale compagnia aerea.

Confermata competenza della Commissione europea


In primo luogo, la Corte respinge le argomentazioni delle compagnie aeree che contestano la competenza della Commissione a sanzionare l’intesa sui servizi di trasporto aereo di merci in partenza da Paesi terzi e diretti verso l’Unione o il See (merci in entrata).

La Cgue ricorda che la Commissione può constatare e sanzionare un comportamento adottato al di fuori del territorio dell’Unione o del See, a condizione che esso sia stato attuato in tale territorio (il «criterio dell’attuazione») o che fosse prevedibile che esso producesse in detto territorio un effetto immediato e sostanziale (il «criterio degli effetti qualificati»).

A tal riguardo, la Corte considera che il Tribunale non è incorso in errori confermando la competenza della Commissione esclusivamente sul criterio degli «effetti qualificati», dal momento che i due criteri presentano un carattere alternativo.

Peraltro, la Corte ricorda che, in applicazione del criterio degli effetti qualificati, la Commissione deve dimostrare che gli effetti delle pratiche di cui trattasi devono essere «prevedibili, immediati e sostanziali». A tale riguardo, essa respinge i diversi argomenti relativi a errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel suo controllo della qualificazione di tali effetti.

La prova della partecipazione a un cartello

In secondo luogo, la Corte respinge gli argomenti delle compagnie aeree che contestano il fatto che i diversi comportamenti di cui trattasi avessero ricevuto la qualificazione di «infrazione unica e continuata».
Da un lato, essa ricorda che, quando un’infrazione si protrae per diversi anni, l’assenza di prove dirette dell’attuazione di un accordo da parte di un’impresa per determinati periodi non osta a che la sua partecipazione a tale accordo sia comunque accertata per tali periodi. Tuttavia, una siffatta constatazione deve basarsi su indizi oggettivi e concordanti.
Dall’altro, la Corte rileva che una compagnia aerea può essere ritenuta responsabile anche per collegamenti che non opera. Essa precisa che ciò vale quando essa ha contribuito con il suo comportamento agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti all’intesa e quando era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa in questione nel perseguimento di tali stessi obiettivi.

Respinta anche l’invocata prescrizione

In terzo luogo, la Corte risponde all’argomentazione delle compagnie aeree che invocano per la prima volta dinanzi ad essa, mentre non lo avevano fatto dinanzi al Tribunale, la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione nei confronti di determinati comportamenti. La Corte precisa che il motivo basato sulla scadenza del termine di prescrizione di tale potere non può essere rilevato d’ufficio dal Tribunale, ma deve essere sollevato dalla parte interessata, poiché non presenta carattere di ordine pubblico.

Il giudizio sulla parità di trattamento

Per quanto riguarda la SAS Cargo Group, la Corte considera che, al fine di garantire una presunta parità di trattamento tra le compagnie aeree, il Tribunale aveva incluso nella base di calcolo il fatturato realizzato su collegamenti interni nello stesso Stato.
Orbene, secondo la Corte, esso non disponeva di elementi che dimostrassero che per le altre compagnie aeree interessate tali ricavi fossero stati inseriti nel calcolo dell’importo delle loro ammende.

In assenza di prove di una differenza di trattamento, il Tribunale non poteva concludere che vi fosse stata una violazione del principio di uguaglianza né, su tale base, modificare l’importo dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group. La Corte annulla quindi la sentenza del Tribunale nella parte vertente su tale punto e fissa l’importo dell’ammenda a un livello inferiore.

Le sentenze della Corte Ue che hanno affrontato i ricorsi delle 12 compagnie aeree sono state adottate nelle cause C-367/22 P | Air Canada, C‑369/22 P | Air France, C‑370/22 P |Air France-KLM, C‑375/22 P | LATAM Airlines Group e Lan Cargo, C‑378/22 P |British Airways, C‑379/22 P | Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo, C‑380/22 P | Deutsche Lufthansa e a., C‑381/22 P | Japan Airlines, C‑382/22 P | Cathay Pacific Airways, C‑385/22 P | Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, C‑386/22 P | Martinair Holland, C‑401/22 P | Cargolux Airlines e, infine C‑403/22 P |SAS Cargo Group e a./Commissione

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