Al fine di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici il Legislatore (legge n. 130/1999; articolo 58 TUB) ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando così la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite.

Il fatto

La Corte d’Appello di Roma (sentenza 5457/2024) è chiamata a pronunciarsi su...

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