Il Consiglio di Stato - con la sentenza n. 512/2026 - ha chiarito che la cartomanzia, di per sé lecita, non può essere automaticamente equiparata alla “ciarlataneria”: l’illiceità scatta solo quando il servizio divinatorio venga presentato come strumento infallibile di previsione del futuro o sia connotato da modalità approfittatrici della debolezza psicologica del cliente.

Il divieto annullato

Annullato il divieto fondato su un automatismo repressivo, Palazzo Spada ribadisce che ciò che conta non è l’attività in sé, ma il modo in cui viene concretamente esercitata e comunicata.

La vicenda trae origine da un provvedimento inibitorio con cui l’autorità di pubblica sicurezza aveva imposto la cessazione di un’attività di cartomanzia telefonica, ritenuta riconducibile al mestiere di ciarlatano.

Il provvedimento era stato annullato in primo grado per difetto di istruttoria e motivazione. Ne era seguito un giudizio risarcitorio, definito con una pronuncia che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’azione amministrativa e, in parte, il danno conseguente alla sospensione dell’attività.

L’appello dell’amministrazione

L’amministrazione aveva quindi proposto appello, contestando tanto la sussistenza dell’illecito quanto la quantificazione del pregiudizio. La pronuncia interviene su un terreno scivoloso, dove libertà d’iniziativa economica e tutela dell’ordine pubblico si fronteggiano da decenni: quello del confine tra pratica divinatoria e abuso della credulità popolare.

Il Collegio di Palazzo Spada - in linea con un orientamento ormai consolidato - compie un’operazione di chiarezza sistematica: la cartomanzia non integra ex se il mestiere di ciarlatano.

L’amministrazione non può arrestarsi al dato oggettivo dell’offerta del servizio, neppure se veicolato tramite numerazioni telefoniche a sovrapprezzo. È necessario un accertamento puntuale sulle concrete modalità di svolgimento.

 Il discrimine, afferma la sentenza, risiede nel “messaggio” commerciale e nella relazione instaurata con l’utenza. E lo sconfinamento nell’area dell’illecito si verifica quando la prestazione venga rappresentata non come esperienza dal valore meramente simbolico o predittivo, ma come mezzo realmente efficace e sicuro per conoscere il futuro, così da giustificare una controprestazione economica parametrata a tale pretesa efficacia.

Enfasi comunicativa e vulnerabilità del cliente

In altri termini, la rilevanza pubblicistica non si radica nell’oggetto dell’attività, bensì nella sua artificiosa enfatizzazione. Accanto al profilo comunicativo, la decisione valorizza un secondo indice sintomatico: l’approfittamento della vulnerabilità. Quando, per modalità, insistenza o contesto, il rapporto tra operatore e cliente riveli uno sfruttamento della particolare debolezza psicologica di quest’ultimo, l’attività perde la neutralità economica e assume tratti predatori.
È qui che la libertà d’impresa incontra il limite della tutela della persona. Ne discende un preciso onere istruttorio in capo all’autorità procedente. Non è sufficiente constatare l’esercizio della cartomanzia per disporne la cessazione; occorre verificare se l’offerta sia connotata da promesse di infallibilità, da pressioni indebite o da pratiche suggestive tali da trasformare la prestazione in strumento di sfruttamento dell’altrui credulità.

Eccesso di potere in assenza di istruttoria

L’automatismo repressivo si traduce in eccesso di potere. La Sezione Terza richiama, in continuità, l’approdo già segnato dalla stessa giurisprudenza, superando letture risalenti che tendevano a sovrapporre cartomanzia e ciarlataneria. L’evoluzione del mercato dei servizi telefonici a pagamento e la diffusione di tali attività in forme imprenditoriali strutturate impongono un’interpretazione non ideologica ma sostanziale, capace di distinguere tra libertà economica e pratica ingannevole. La decisione assume rilievo non solo sul piano della legittimità dei poteri interdittivi, ma anche su quello della responsabilità amministrativa. L’illegittima compressione dell’attività, in assenza di adeguata istruttoria sulle modalità truffaldine, integra un esercizio colpevole del potere.

Risarcimento

Il danno risarcibile, precisa il Collegio, va ancorato ai mancati utili effettivi e non ai ricavi lordi, con liquidazione equitativa parametrata ai margini medi di esercizio.

Il principio che emerge è chiaro: l’ordinamento non sanziona la credenza, ma l’inganno; non colpisce l’attività divinatoria in quanto tale, ma la sua degenerazione in pratica fraudolenta. Per le amministrazioni e per le autorità di controllo, il messaggio è questo: l’intervento inibitorio richiede un accertamento rigoroso delle concrete modalità operative, pena l’illegittimità del provvedimento e le conseguenze patrimoniali che ne derivano.
Ma la portata della decisione va oltre il caso concreto. Essa richiama le amministrazioni a un uso proporzionato e consapevole del potere interdittivo, specie in settori “sensibili” dove il confine tra suggestione, libertà individuale e sfruttamento è sottile. La valutazione non può essere morale né aprioristica: deve essere tecnica, ancorata a fatti verificabili, a contenuti comunicativi oggettivamente riscontrabili, a condotte concretamente idonee a ledere l’autodeterminazione dell’utente.

Solo così il potere di prevenzione evita di trasformarsi in arbitrio. E solo così si preserva l’equilibrio, sottile, tra tutela della persona e libertà economica, che l’ordinamento affida alla responsabilità dell’azione amministrativa.

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