La VI Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 34812/2026, ha annullato senza rinvio, «perché il fatto non sussiste», le condanne dei Pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio nel caso Eni-Nigeria. Ai due magistrati era contestata la mancata acquisizione e messa a disposizione delle difese di materiale segnalato dal collega Paolo Storari e indicato come favorevole agli imputati. Secondo la Suprema corte, tuttavia, l’acquisizione degli atti provenienti da un altro procedimento rientra nelle valutazioni discrezionali del Pm procedente.

La Suprema corte chiarisce infatti che ai fini della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d’ufficio in capo al Pm, l’atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia è soltanto quello doveroso, sicché non assumono rilievo gli atti di procedura non contemplati da protocolli obbligati. Tali atti, pur apparendo necessari per lo sviluppo del procedimento, restano discrezionali. Per essi, del resto, la legge, normalmente, non prevede invalidità processuali, ma forme di controllo attinenti all’efficienza e alla funzionalità dell’indagine.

 Né vi è un obbligo, prosegue la decisione, di acquisizione e deposito della documentazione che un altro Pm, anche se del medesimo ufficio e titolare di un procedimento collegato, ha trasmesso al Pm procedente. La relativa documentazione, infatti, assume “natura di attività integrativa di indagine” (430 Cpp), solo per effetto di un atto discrezionale di recepimento. Atto che dunque egli solo è legittimato a compiere, dopo averne autonomamente valutato la rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all’imputazione.

La regola di condotta (358 Cpp) che impone al Pm di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona indagata, spiega la Cassazione, è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell’azione penale. Essa, dunque, opera esclusivamente in quella fase del procedimento. E allora, la sua violazione, pur potendo assumere rilievo civile, disciplinare o penale, non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d'ufficio.

In questo senso, la Cassazione ha escluso che dal dovere del Pm di svolgere accertamenti anche a favore dell’indagato (358 Cpp) e dalle norme sull’attività integrativa di indagine (430 Cpp) potesse desumersi, in fase dibattimentale, un obbligo di acquisire e depositare la documentazione trasmessa da un altro magistrato del medesimo ufficio, la cui violazione integrasse il reato di rifiuto di atti d’ufficio (328 Cp).

Per l’Unione delle Camere penali il principio per cui le scelte del Pm nell’attività investigativa non sono atti automaticamente dovuti, ma espressione di valutazioni discrezionali, non fa che confermare il “ruolo del PM come parte processuale e non come giudice”. Seppure vincolato ai doveri di legalità e correttezza “resta una parte”. Il giudizio è altra cosa e “appartiene a un soggetto diverso: il giudice terzo e imparziale”. Del resto, annotano i penalisti, è proprio su questa distinzione di funzioni che si regge la struttura del processo accusatorio. E allora: “La cultura della giurisdizione non può significare confusione delle funzioni”.

Per l’Ucpi la sentenza “incide sul dibattito sulla separazione delle carriere e smentisce ancora una volta la tesi sostenuta dalla magistratura secondo la quale il PM sarebbe il ‘primo giudice’ dell’indagato”. “Se il pubblico ministero è una parte che compie valutazioni discrezionali – si chiede l’Unione -, quale ragione vi è per considerarlo strutturalmente appartenente allo stesso ordine del giudice?” La domanda concludono i penalisti “rende ancora attuale il tema della separazione delle carriere, come strumento per rendere effettiva, anche sul piano ordinamentale, la distinzione tra chi accusa e chi giudica”.

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