La Cassazione civile affronta due tematiche previdenziali legate al rapporto tra avvocati e Cassa Forense in materia di prestazione pensionistica e di accertamento di invalidità.

Pensione

Con la sentenza n. 3459/2026 la Cassa forense ottiene ragione dai giudici di legittimità che in caso di prescrizione dell’obbligo contributivo la mancata rivalutazione Istat dei redditi rilevanti ai fini Irpef il professionista non ha diritto a ottenere la piena prestazione previdenziale aggiornata al reddito rivalutato, bensì il risarcimento del danno patito. Ma solo se l’avvocato dimostra che il proprio inadempimento contributivo non è dipeso dalla sua mancata diligenza. Quindi nel caso concreto risolto dalla Cassazione in accoglimento del motivo proposto dalla Cassa forense l’avvocato dovrà fornire la prova liberatoria, ossia provare la causa a lui non imputabile di inadempimento. Nello specifico andrà individuata la circostanza per cui quando doveva provvedere all’adempimento contributivo avesse pagato il solo contributo richiesto dalla Cassa calcolato in base alla minor rivalutazione dei redditi operata dalla Cassa stessa.

In conclusione, va precisato, che la lite insorta tra avvocato e Cassa forense riguardava la rivalutazione Istat come regolata dalla legge 576/1980, ma nel frattempo era intervenuta la prescrizione contributiva per cui - in assenza di prova liberatoria - i giudici di merito non avrebbero potuto procedere de plano alla rivalutazione della prestazione.

La regola pacificamente violata era quella secondo cui l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge 576/1980. E quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo Istat dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

Ma, nel caso concreto, visto l’inadempimento contributivo solo con la prova dell’incolpevole inadempimento il professionista potrà ottenere il risarcimento del danno subito ai fini del calcolo dei ratei della sua pensione di vecchiaia.

Invalidità

Con l’altra sentenza odierna n. 3429 la Cassazione civile chiarisce il perimetro di giudizio in accertamento tecnico preventivo nelle cause sull’accertamento di invalidità e corrispondente riduzione della capacità lavorativa affermando che il giudice investito dell’opposizione non può limitarsi ai motivi presentati contro l’accertamento, ma deve tener conto di tutte le malattie anche se sopravvenute nel corso del giudizio. Quindi anche dell’ingravescenza manifestatasi in pendenza del giudizio.

La Cassazione nell’annullare la decisione di merito sostiene che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio per cui il giudice dell’opposizione deve pronunciare sull’intera res litigiosa e non può limitare l’indagine ai motivi di opposizione.

In effetti, emerge che la sentenza impugnata non si fosse confrontata con le risultanze delle certificazioni mediche che il professionista aveva chiesto di produrre in giudizio al fine di attestare un aggravamento delle proprie infermità, Al contrario, il giudice dell’opposizione ad Atp (accertamento tecnico preventivo regolato dall’articolo 445 bis del Codice di procedura civile) ha l’obbligo di misurarsi con tutti i motivi di contestazione ferma restando la discrezionalità di procedere o meno alla rinnovazione della consulenza tecnica, ove, quale peritus peritorum, si faccia carico di confutare i rilievi critici avanzati, senza l’ausilio del consulente. Va, infatti, rilevato che la Cassazione nell’accogliere il ricorso del professionista ha rigettato la sua pretesa difensiva secondo cui costituiva vizio di legittimità il diniego del giudice alla rinnovazione della consulenza.

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