La Cassazione civile - con la sentenza n. 4575/2026 - ha sciolto i nodi in materia degli effetti della mancata rivalutazione dei redditi posti a base di calcolo della previdenza forense e le conseguenze sull’entità della pensione della prescrizione dell’obbligo contributivo assolto solo parzialmente.
Respinto il motivo sulla decorrenza della rivalutazione Istat
La Corte, in primis, respinge il motivo di ricorso della Cassa forense sull’applicabilità della rivalutazione dei redditi in base all’indice Istat a partire dal 1980 in avanti quindi non tenendo conto delle variazioni realizzatesi tra il 1979 e il 1980. Sosteneva, di fatto, la Cassa che - in sede di rima applicazione - la decorrenza delle variazioni previste dalla legge 576/1980 con la stessa aliquota, per tutti gli elementi che compongono il sistema previdenziale, ossia redditi, pensioni e contributi, fossero rivalutabili a far data dal 1983.
Sul punto la Corte di cassazione civile al contrario di quanto sostenuto dal ricorso ribadisce il seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980”.
Il motivo accolto sul parametro contributivo
La Cassa aveva impugnato la sentenza di primo grado che non aveva ritenuto inefficaci ai fini pensionistici gli anni non integralmente coperti dalla corrispondente contribuzione, e che aveva escluso una maggiore debenza contributiva sul nuovo e maggiore massimale reddituale/contributivo. In effetti, la Corte d’appello aveva ritenuto che la rivalutazione del reddito non comportasse il versamento di maggiori contributi, e che il reddito rivalutato non è un reddito diverso ma è lo stesso reddito dichiarato e adeguato.
La Corte d’appello di Milano aveva così confermato la pronuncia di primo grado dove aveva accolto la domanda del professionista volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo Istat dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (che era stata pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo dell’indice medio annuo Istat dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come aveva calcolato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, condannando l’ente previdenziale a pagare le somme differenziali.
Ma - al contrario secondo la Suprema Corte va affermata la regola per cui i redditi per il calcolo della pensione di vecchiaia sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione Istat inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.
Da cui l’accoglimento del motivo di ricorso della Cassa su tale specifico aspetto degli effetti della mancata rivalutazione dei redditi sul calcolo della pensione.
Osservazioni in sentenza sul raggiungimento del tetto
La rivalutazione del tetto - secondo la sentenza in esame - incide sull’entità dell’obbligazione contributiva via via che essa matura durante l’attività professionale, e opera su un piano diverso dalla rivalutazione del reddito e della pensione. Va perciò ritenuto che l’articolo 27, ultimo comma, della legge 576/1980 si applichi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non possa essere negata per il fatto che non sia stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981. In quanto il Regolamento della Cassa approvato nel 2006 che vieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli anni di iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissione contributiva non risulterebbe applicabile retroattivamente.
No della Cassazione alla ripetizione dei ratei pensionistici
Secondo costante orientamento i Regolamenti adottati dalla Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale. Il sindacato in sede di legittimità è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Sulla prescrizione
La Cassazione precisa che l’assenza della regola di automaticità delle prestazioni determina l’irrilevanza della maturata prescrizione. Per cui il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum. Allo stesso modo per cui, non operando più l’articolo 2116 del Codice civile (diritto a ottenere la condanna all’adempimento) una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’Ago, il lavoratore non ha comunque diritto a ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.
Ma va ribadito che se l’inadempimento contributivo è legato al comportamento della Cassa per la mancata rivalutazione dei redditi spetta poi al professionista agire la leva dell’articolo 1218 del Codice civile che apre la strada al risarcimento del danno per la pensione ricevuta in forma ridotta rispetto a quanto sarebbe potuta risultare con la dovuta rivalutazione dei redditi.

