Il dimezzamento del contributo minimo per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa forense, previsto dal regolamento di attuazione della legge professionale del 2012, si applica ai nuovi iscritti. Non vi rientra quindi chi, cessato dopo una precedente contribuzione ultra decennale, sia stato poi reiscritto d’ufficio dal 2014. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 28396/2026, respingendo il ricorso del professionista.

Il caso era quello di un legale che contestava i contributi richiesti per il 2014, sostenendo di avere diritto alla riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo, prevista per i primi otto anni di iscrizione, anche non consecutivi, in presenza di redditi professionali inferiori a 10.300 euro. Per la Corte d’appello di Salerno, il contributo soggettivo minimo non poteva essere calcolato nella misura ridotta (prevista dall’art. 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, co.8 e 9 L. n. 247/12), adottato dalla Cassa nel 2014, poiché l’avvocato aveva esercitato per più di 8 anni, anche se in modo non continuativo, e anche se per vari anni in precedenza rispetto all’entrata in vigore del Regolamento stesso. La pregressa iscrizione alla Cassa dal 1997 al 2011 aveva dunque assorbito gli otto anni agevolati di contribuzione.

Nel respingere il ricorso, la Sezione lavoro ricorda che la giurisprudenza di legittimità (n. 11805/2026) ha già avuto modo di affermare che il Regolamento, invocato dall’avvocato, si riferisce ai primi otto anni d’iscrizione alla Cassa e che “Il regime di favore si indirizza comunque ai nuovi iscritti alla Cassa, (…)”. Dunque, per la nuova iscrizione del ricorrente “non si può discorrere di “primi otto anni” (art. 9, comma 1), considerando il precedente periodo d’iscrizione tamquam non esset.

Per la Suprema corte “non ha alcun addentellato letterale e sistematico la tesi che conduce ad azzerare il precedente periodo d’iscrizione alla Cassa, sol perché il secondo periodo d’iscrizione risulta “forzoso”.

Del resto, neppure si può lamentare una applicazione retroattiva, considerato che la norma ha stabilito “per il futuro i presupposti necessari a beneficiare della riduzione della contribuzione” e, in proposito, “non si può eludere la necessità che si tratti dei primi anni d’iscrizione alla Cassa”.

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