Per la Cassazione il ricorso pieno di riferimento giurisprudenziali fallaci in quanto frutto di un utilizzo non controllato della intelligenza artificiale generativa è inammissibile. L’ordinanza n. 11431/2026, è una delle prime decisioni note emesse sulla questione dalla Suprema corte, considerato che fino a oggi le pronunce sul tema erano state soprattutto delle Corti di merito.

Il caso di partenza riguardava un giovane condannato per concorso nello spaccio di stupefacenti dopo essere stato visto avvicinarsi al coimputato durante una cessione di droga e urlargli “zio, zio” all’arrivo della polizia. Secondo i giudici di merito, quella frase serviva ad avvertire il complice della presenza degli agenti e a favorirne la fuga. Nel ricorso in Cassazione la difesa sosteneva invece che l’imputato non avesse alcun ruolo nell’attività di spaccio: la droga era stata trovata solo addosso al coimputato, il denaro in suo possesso era risultato lecito e non vi erano prove di rapporti tra i due.

A questo punto nell’analizzare il ricorso la Cassazione afferma: va rilevato preliminarmente che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all'utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa, in quanto tutte le sentenze richiamate, pur esistenti, non affermano i principi corrispondenti a ciascuna delle decisioni richiamate”. E poi passa a una analisi dei richiami della difesa: “l’unica sentenza realmente esistente”, osserva il Collegio, la sentenza pronunciata dalle Sez. U, Mannino, n. 33748/2005, “non ha affermato il principio che le si attribuisce alla pag. 4 del ricorso”. “Tutte le altre sentenze – prosegue la Corte - non solo non sono state pronunciate dalla Sezione richiamata nel ricorso, ma non risultano avere affermato i principi che a ciascuna di esse si attribuisce in ricorso”. Segue l’elenco dettagliato: “in particolare, sez. VI, n. 44901/2019, in realtà pronunciata dalla  Sez. VII non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; analogamente è a dirsi per Sez. VI, n. 36091/2017, in realtà pronunciata dalla Sez. IV, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; allo stesso modo, Sez. IV, n. 19756/2019, in realtà pronunciata dalla Sez. V, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 5; infine, analogamente è a dirsi per Sez. II, n. 14792/2021, in realtà pronunciata dalla Sez. VII, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6 nonché per Sez. VI, n. 41738/2018, in realtà pronunciata dalla Sez. II, e che non ha affermato il principio indicato in ricorso alla pag. 6”.

 Da qui l’inammissibilità del giudizio anche considerato che, quanto al merito, le doglianze del ricorrente si appalesano “prive di pregio, in quanto si risolvono nel ‘dissenso’ sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità”.

Il controllo di legittimità della Cassazione, spiega l’ordinanza, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E, per il concorso nel reato basta la prova, motivata in modo logico e adeguato, di un contributo consapevole e volontario - anche solo morale - dato dall’imputato alla realizzazione del fatto criminoso.

Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è scattata anche la condanna alle spese e a 3mila euro da pagare alla Cassa ammende.

In definitiva, la Cassazione non pare censurare in sé l’uso dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto alla ricerca giuridica, ma piuttosto assume il presupposto implicito che il controllo finale resta un dovere professionale del difensore. E allora proporre un ricorso che cita precedenti inesatti, o attribuire alla Suprema corte principi mai affermati o anche solo indicare sezioni sbagliate, espone la difesa a una bocciatura, prima che nel merito, proprio di carattere processuale.

Riproduzione riservata Ⓒ