Cassazione civile, le ordinanze interlocutorie di dicembre 2023
Fra le questione poste alle SU: l’autotutela e la cancellazione dal registro imprese. Alla pubblica udienza invece vanno il fallimento, la borsa, l’esecutività delle sentenze di primo grado, responsabilità civile e tasse automobilistiche
Sono due, nello scorso mese di dicembre, le ordinanze interlocutorie di rimessione alle S.U.: la prima (n. 33665/2023) riguarda l’autotutela tributaria mentre la seconda (36216/2023) concerne una questione relativa al ricorso per Cassazione proposto dal rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese.
Numerose invece le rimessioni alla pubblica udienza in considerazione della rilevanza della questione. Tra di esse si sottolineano due rinvii della Prima sezione in tema di “fallimento” e “Borsa”. Il primo (35519/2023) è relativo alla natura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e degli effetti su di esso del successivo fallimento; il secondo (35836/2023) verte sulla individuazione del dies a quo del termine di prescrizione in caso di violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario.
La Terza civile (n. 33897/2023) invece, tra le altre, pone una questione relativa alla ammissibilità di ulteriori domande nel giudizio insorto dalla querela di falso e (n. 34228/2023) se l’epatite C per l’emotrasfusione a seguito di sinistro stradale possa considerarsi causa esclusiva dell’evento di danno. Oltre ad una questione (35114/2023) relativa alla responsabilità civile del professionista delegato alla espropriazione immobiliare. Infine, una questione (n. 35787/2023) relativa provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado.
La V Sezione ha invece sollevato una questione (34833/2023) relativa al momento di decorrenza del termine prescrizionale in materia di tasse automobilistiche; ed un quesito (36447/2023 )in merito arimborso delle somme versate in ottemperanza di una normativa condonistica.
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TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
TRIBUTI. Autotutela tributaria - Art. 1 d.m. n. 37 del 1997 - Presupposti – Vizi solo formali o anche sostanziali dell’atto impositivo - Finalità – Interesse individuale del contribuente o interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - Esercizio del potere di autotutela - Correlazione alla presenza di vizi sostanziali - Deroga al principio di unicità dell’accertamento - Artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Diversità strutturale e funzionale tra autotutela e accertamento integrativo.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti):
«1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell’amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato;
2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo».
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PROCEDIMENTO CIVILE. Ricorso per cassazione - Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Ammissibilità - Conseguenze.
La Sezione Seconda civile ha rimesso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, le seguenti questioni di massima di particolare importanza: se il ricorso per cassazione proposto dal rappresentante della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese successivamente al conferimento della procura speciale, ma prima dell’instaurazione del giudizio di legittimità, sia ammissibile e se, in caso di inammissibilità, all’esito del giudizio, le spese di lite - in favore del controricorrente - debbano essere poste a carico del soggetto (persona fisica) conferente la procura, oppure personalmente a carico dei difensori della ricorrente e se, in tale ultima ipotesi, tale condanna deve fondarsi su un giudizio di rimproverabilità subiettiva (almeno a titolo di colpa), fondato sulla esigibilità della conoscenza della cancellazione della società prima della notifica e dopo il conferimento del mandato.
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RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura - Successivo fallimento - Inefficacia automatica - Necessità di iniziativa giudiziaria del creditore contraente - Questione di particolare rilevanza.
In tema di ammissione allo stato passivo di un credito oggetto di un precedente accordo di ristrutturazione dei debiti, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione concernente la natura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e gli effetti su di esso del successivo fallimento, in particolare dovendosi accertare se quest’ultimo comporti automaticamente l’inefficacia del precedente accordo di ristrutturazione o se, a tal fine, sia necessaria una iniziativa giudiziaria del creditore contraente.
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BORSA. Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi da parte dell’intermediario - Azione di risoluzione da parte dell’investitore con richiesta di restituzione di quanto investito - Prescrizione - Individuazione del dies a quo - Questione di particolare rilevanza.
In tema di intermediazione finanziaria, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione – avente carattere potenzialmente preliminare - concernente la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione dell’investitore volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, anche in considerazione dei riflessi su controversie analoghe.
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PROCESSO CIVILE. Querela di falso in via principale - Natura del relativo giudizio - Proposizione nello stesso giudizio di altre domande, anche risarcitorie, dipendenti dall’accertamento - Ammissibilità.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione, peculiare e al tempo stesso non priva di incidenza sistemica, dell’ammissibilità di ulteriori domande nel giudizio insorto dalla querela di falso, ritenendola meritevole di approfondimento e non risultando altre pronunce massimate (a parte l’unico precedente di legittimità invocato nella sentenza impugnata a sostegno della tesi della inammissibilità: Sez. 1, Sentenza n. 13190 del 05/06/2006, Rv. 591908-01).
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RESPONSABILITÀ CIVILE. Risarcimento del danno - Causalità – Epatite da trasfusione contratta a seguito di incidente stradale con lesioni necessitanti intervento chirurgico - Causa sufficiente da sola a produrre l’evento.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione alla questione del se l’emotrasfusione effettuata nel corso di un intervento chirurgico resosi necessario in conseguenza di un sinistro stradale, dalla quale era poi conseguita la contrazione dell’epatite C, possa considerarsi causa esclusiva dell’evento di danno e se, dunque, possa andare esente da responsabilità il soggetto responsabile del sinistro.
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RESPONSABILITÀ CIVILE. Professionista delegato nell’espropriazione immobiliare - Responsabilità in proprio - Atti compiuti nell’ambito della delega - Atti esorbitanti dai limiti della delega.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione - nonché l’assenza di precedenti specifici e la suscettibilità di porsi in numerose controversie rientranti nelle attribuzioni tabellari della Sezione - riguardante la responsabilità civile del notaio (e più in generale del professionista delegato che operi, sotto le direttive del giudice dell’esecuzione, nel procedimento espropriativo) e, in particolare, se questi possa essere chiamato in proprio a rispondere del suo operato, indipendentemente dalle opposizioni avverso gli atti esecutivi e se possa essere chiamato a rispondere per atti compiuti nell’ambito della delega, ovvero soltanto per il compimento di atti posti in essere esorbitando dai limiti della delega.
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IMPUGNAZIONI CIVILI. PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLE SENTENZE DI PRIMO GRADO. - Opposizione a decreto ingiuntivo - Rigetto - Sospensione del giudice d’appello ex art. 283 c.p.c. - Effetti - Estensione alla statuizione di condanna contenuta nel provvedimento monitorio - Possibilità - Conseguenze.
La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica delle seguenti questioni:
se la sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza di primo grado che abbia integralmente rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo debba intendersi riferita soltanto alla pronuncia sulle spese e/o alle eventuali statuizioni sulla responsabilità aggravata dell’opponente o possa estendersi anche alla statuizione di condanna contenuta nel provvedimento monitorio, e conseguentemente
se, nel primo caso, sia ammissibile un’istanza di sospensione dell’esecutorietà ex art. 283 c.p.c. della pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, o
se, nel secondo caso, il giudice d’appello abbia il potere di sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo anche nell’ipotesi in cui questo sia stato dichiarato esecutivo ex artt. 642 o 648 c.p.c. (vale a dire con provvedimento inoppugnabile, successivamente confermato dalla decisione di primo grado) ovvero solo in quella in cui l’esecutività discenda dal provvedimento ex art. 653, comma 2, c.p.c. (comunque, in esito a giudizio a cognizione piena).
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TRIBUTI. Tassa automobilistica - Prescrizione del credito tributario - Avviso di accertamento seguito da intimazione di pagamento - Decorrenza del termine - Individuazione del dies a quo.
In tema di prescrizione del credito tributario, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al momento di decorrenza del termine prescrizionale in materia di tasse automobilistiche, ove alla notifica dell’avviso di accertamento sia seguita la notifica di una intimazione di pagamento.