Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 2 ed il 5 novembre di ottobre 2021
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio d’appello e litisconsorzio necessario processuale; (ii) giudizio d’appello e disciplina dello “ius novorum”; (iii) interruzione del processo e regime di applicabilità del termine perentorio di riassunzione; (iv) giudizio di cassazione e mancato o inesatto esame di un documento; (v) arbitrato, clausola compromissoria e contratti collegati; (vi) sospensione del processo, nesso di pregiudizialità e motivazione del provvedimento; (vii) deposito del fascicolo di parte e perentorietà del termine; (viii) principio di non contestazione ed oneri posti a carico del convenuto; (ix) pronuncia declinatoria della competenza, omessa statuizione sulle spese e mezzo d’impugnazione esperibile; (x)rinnovazione della citazione nulla e perentorietà del termine assegnato dal giudice.
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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 31339/2021
L’ordinanza riafferma che l'articolo 331 del Cpc, disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica anche alle fattispecie di c.d. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio; ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 31374/2021
La decisione statuisce che, nel giudizio d’appello, deve ritenersi palesemente “nuova”, per modificazione della “causa petendi”, la domanda fondata su un contratto che nel precedente grado di merito non era stato preso in alcuna considerazione.
INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 31468/2021
La pronuncia riafferma il principio secondo cui, verificatasi una causa d’interruzione del processo ed in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, il termine perentorio previsto dall’articolo 305 cod. proc. civ. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde.
IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 31538/2021
La decisione consolida il principio secondo il quale in sede di legittimità il mancato esame di un documento può essere denunciato solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.
ARBITRATO - Cassazione n. 31651/2021
Accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, l’ordinanza rafforza il principio incline ad affermare che la deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non possa essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.
SOSPENSIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 31716/2021
L’ordinanza riafferma che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’articolo 337, comma 2, del Cpc, sicché, ove il giudice abbia provveduto ex articolo 295 del Cpc, il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato articolo 337, comma 2, del Cpc.
FASCICOLO - Cassazione n. 31717/2021
La pronuncia dà continuità al principio secondo il quale la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell’articolo 169, comma 2, del Cpc, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in grado di appello.
POTERI DEL GIUDICE - Cassazione n. 31837/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza, resa all’esito di un giudizio in materia fallimentare, afferma che i fatti costitutivi del diritto specificamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda, sui quali il convenuto è tenuto, ex articolo 167, primo comma, del Cpc, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove quest’ultimo, nella comparsa di risposta, si sia limitato, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione.
COMPETENZA - Cassazione n. 32003/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, l’ordinanza riafferma che ove il giudice che si dichiari incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, il provvedimento può essere impugnato a mezzo dell’appello.
CITAZIONE - Cassazione n. 32007/2021
La pronuncia rimarca che il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla per un vizio della “vocatio in ius” è espressamente qualificato dalla norma come perentorio (articolo 164, comma 2, del Cpc) sicché non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell’articolo 153 del Cpc restando a tal fine irrilevante l’eccezione di parte.
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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO
Procedimento civile - Impugnazioni - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze. (Cpc, articoli 102, 331 e 350)
La regola dell’articolo 331 del codice di procedura civile, che disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame e si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cosiddetto "litisconsorzio necessario processuale", che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, comporta che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione promosso dal ricorrente avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno da Equitalia in relazione a contributi previdenziali non pagati, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per non avere la corte d’appello accordato al ricorrente termine per integrare il contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, nonostante l’Istituto previdenziale avesse in tal senso formulato eccezione ed il ricorrente avesse chiesto termine per provvedere a notificare alla parte pretermessa il proprio appello incidentale sul quale i giudici territoriali avevano sostanzialmente omesso qualsiasi pronuncia benché lo stesso investisse questioni logicamente preliminari rispetto a quelle decise con l’appello principale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8790).
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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Disciplina dello “ius novorum” - Domanda fondata su un titolo di natura contrattuale non dedotto nel precedente grado di merito - “Novità” della domanda per modificazione della “causa petendi” - Configurabilità. (Cpc, articolo 345)
Nel giudizio d’appello, deve ritenersi palesemente “nuova”, per modificazione della “causa petendi”, la domanda fondata su un contratto che nel precedente grado di merito non era stato preso in alcuna considerazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata per avere la corte del merito accolto una domanda nuova rispetto a quella originariamente introdotta in via monitoria; infatti, nella circostanza, l’originaria parte attrice aveva posto a fondamento della domanda azionata con il ricorso per ingiunzione un determinato contratto la cui stipulazione era desumibile da un riconoscimento di debito; successivamente, la stessa aveva posto a fondamento della domanda, nel corso dell’appello, un diverso contratto; che siffatta domanda fosse da ritenere nuova, specifica il giudice di legittimità, si evince dalla stessa condotta processuale assunta dalla medesima parte attrice, la quale, in primo grado, a fronte della difesa della controparte, secondo cui tra le parti non era stato stipulato un contratto dotato dei necessari requisiti formali, lungi dal richiamare il predetto contratto poi azionato in appello, aveva invocato l’azione generale di arricchimento senza causa, la quale, tuttavia, per il suo carattere residuale, presuppone evidentemente che un contratto tale da giustificare la pretesa spiegata non vi sia: ne consegue, conclude la decisione, che il fatto storico della stipulazione di tale contratto, ed il corrispondente titolo giuridico, ha fatto ingresso nel giudizio soltanto in grado d’appello, in violazione del precetto dettato dall’articolo 345 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 535; Cassazione, sezione civile L, sentenza 22 novembre 2010, n. 23614; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 aprile 2001, n. 5120; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2000, n. 4593; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2000, n. 978; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 gennaio 2000, n. 456; Cassazione, sezione civile L, sentenza 6 dicembre 1999, n. 13630; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 marzo 1999, n. 3065).
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Procedimento civile - Interruzione del processo - Riassunzione - Termine semestrale ex articolo 305 cod. proc. civ. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, consistente nel deposito in cancelleria del ricorso - Affermazione - Conseguenze - Vizi della notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Obbligo del giudice - Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti. (Cpc, articoli 291, 299, 303, 305 e 307)
Verificatasi una causa d’interruzione del processo ed in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, il termine perentorio previsto dall’articolo 305 cod. proc. civ. è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’articolo 305 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’articolo 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determina l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso articolo 291, comma 3, e del successivo articolo 307 comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo il giudice distrettuale dichiarato l’estinzione del giudizio nonostante il tempestivo deposito da parte del ricorrente dell’atto di riassunzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 20 agosto 2019, n. 21514; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 giugno 2006, n. 14854).
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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Motivi del ricorso - Mancato o inesatto esame di un documento - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Denuncia in sede di legittimità - Requisiti - Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione d’iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di debiti di natura tributaria. (Dpr, n. 602/1973, articolo 77; Cpc, articoli 116 e 360)
Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice tributario d’appello, accogliendo il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata ex articolo 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 su beni di proprietà del contribuente in ragione dell’omessa notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione stessa, non aveva adeguatamente valutato il corredo probatorio approntato dall’agente per la riscossione, il quale, nelle controdeduzioni in appello, aveva, al contrario, prodotto la predetta comunicazione, ritualmente notificata al contribuente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 5 dicembre 2014, n. 25756; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 7 marzo 2011, n. 5377; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 maggio 2007, n. 11457).
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Procedimento civile - Arbitrato - Clausola compromissoria - Estensione a contratti collegati rispetto a quello nel quale è inserita - Configurabilità - Esclusione - Applicazione ai patti aggiuntivi o modificativi - Possibilità - Condizioni. (Cc, articoli 1362 e 1655; Cpc, articoli 42, 112, 808 e 819-ter)
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola; tale situazione, peraltro, non corrisponde a quella delle pattuizioni aggiuntive o modificative del contratto originario enucleabili nel contesto di un medesimo programma negoziale perché, ove si tratti di atti aggiuntivi finalizzati a meri adeguamenti progettuali, non può sostenersi che la clausola compromissoria non si estenda alle controversie così insorte, ove la clausola contempli tutte le controversie originate dal contratto al quale lo stesso atto aggiuntivo funzionalmente accede (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza, con parziale annullamento della decisione gravata; infatti, nella circostanza, il tribunale adito, nel revocare, in sede di giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo fondato su due diversi titoli contrattuali, aveva erroneamente ritenuto la competenza del collegio arbitrale anche in relazione alla domanda di pagamento azionata per pretese creditorie relative a prestazioni che, non contemplate dal contratto di appalto nel quale era inserita la clausola compromissoria per arbitri rituali, dovevano intendersi riferite ad un successivo contratto di appalto intercorso “inter partes”, da ritenersi distinto ed autonomo rispetto al primo e comunque privo di un collegamento funzionale con quest’ultimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29332).
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Procedimento civile - Sospensione del processo - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Sospensione ex articolo 337, comma 2, c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in materia societaria. (Cpc, articoli 295 e 337)
Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex articolo 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato articolo 337, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento impugnato e disposto la prosecuzione di un giudizio che, avendo ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare di trasformazione societaria, era stato sospeso dal giudice fino al passaggio in giudicato della sentenza con la quale, in diverso giudizio, era stata accolta la domanda del controricorrente intesa all’accertamento della invalidità della cessione delle proprie partecipazioni sociali; duplice la censura che nella circostanza il giudice di legittimità riserva al decreto impugnato: da un lato, per la violazione dell’enunciato principio, essendo stato il provvedimento “de quo” adottato “…visto l’articolo 295 c.p.c….” pur a fronte di una sentenza dichiarativa della nullità della cessione non ancora passata in giudicato; e dall’altro, per omessa motivazione contenente le ragioni poste a fondamento del ravvisato nesso di pregiudizialità intercorrente tra i due giudizi).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 maggio 2019, n. 14337; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 luglio 2018, n. 17936; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 luglio 2016, n. 13823).
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Procedimento civile - Fascicolo - Di parte - Termine per il deposito ex articolo 169, comma 2, c.p.c. - Natura perentoria limitata al primo grado - Conseguenze - Deposito avvenuto in appello - Violazione dell’articolo 345, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione. (Cpc, articoli 165, 166, 169 e 345)
La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell’articolo 169, comma 2, cod. proc. civ., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell’articolo 345 cod. proc. civ. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come “nuovi”, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell’osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di un istituto creditizio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata per non avere la corte del merito preso in considerazione tali documenti, oggetto di un nuovo deposito in sede di gravame, ai fini della decisione sulla controversa fondatezza della pretesa vantata dalla banca, già azionata in via monitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 ottobre 2020, n. 21571; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29309; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 dicembre 2013, n. 28462).
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Procedimento civile - Poteri del giudice - Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell’articolo 115 del Cpc - Fatti costitutivi del diritto specificamente indicati dall’attore a fondamento della domanda - Contestazione del convenuto - Modalità e requisiti - Contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione - Rilevanza - Esclusione - Principio espresso in sede di azione revocatoria fallimentare (Rd, n. 267/1942, articolo 67; Cpc, articoli 115 e 167)
Il convenuto, ai sensi dell’articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell’articolo 115 del codice di procedura civile, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall’attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di una curatela fallimentare che nei gradi di merito aveva agito ex articolo 67 della legge fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia di plurimi pagamenti eseguiti dalla società fallita, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel valorizzare essenzialmente la “riserva” del convenuto sulla confutazione specifica delle prove dei singoli pagamenti dedotti dall’attore (in risposta alle affermazioni relative alle prove contenute in atto di citazione) in funzione della affermata non applicabilità al caso di specie del principio di non contestazione sancito dall’articolo 167, primo comma, cod. proc. civ., aveva erroneamente messo sullo stesso piano ed equiparato i fatti costitutivi del diritto - quali avrebbero dovuto essere specificamente contestati in risposta alla specifica allegazione degli stessi da parte dell’attore - e le prove dei singoli dedotti pagamenti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 gennaio 2002, n. 761; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 ottobre 2015, n. 19896; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26908).
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Procedimento civile - Competenza - Pronuncia declinatoria della competenza - Omessa statuizione sulle spese - Impugnazione - Mezzi esperibili - Appello - Necessità. (Cpc, articoli 42, 91, 339 e 360)
Laddove la parte intenda impugnare la decisione con cui il giudice ha statuito sulla competenza e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire l’impugnazione di cui all’articolo 42 del codice di procedura civile, a pena d’inammissibilità e salva la possibilità di conversione del ricorso ex articolo 360 del codice di procedura civile in ricorso per regolamento di competenza; se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la pronuncia è impugnabile con il rimedio ordinario dell’appello, non essendo, di fatto, svolta alcuna contestazione alla statuizione in punto di competenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte distrettuale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, ritenendo che la decisione appellata, avendo statuito sulla sola competenza, dovesse essere impugnata con il regolamento di competenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 novembre 2015, n. 23727).
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Procedimento civile - Citazione - Rinnovazione della citazione nulla per un vizio della “vocatio in ius” - Termine concesso dal giudice - Carattere perentorio - Conseguenze - Cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo - Sussistenza - Difetto di formulazione di relativa eccezione - Irrilevanza. (Cpc, articoli 164, 153 e 307)
Il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla per un vizio della “vocatio in ius” è espressamente qualificato dalla norma come perentorio (articolo 164, comma secondo, primo periodo, del codice di procedura civile) e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell’articolo 153 del codice di procedura civile; la stessa disposizione prevede (comma secondo, ultimo periodo) che “se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo”. Si tratta, dunque, di una estinzione prevista dalla norma quale conseguenza immediata della mancata rinnovazione e come tale deve ritenersi operante (ché altrimenti ne resterebbe elusa la chiara portata precettiva) anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria; ed in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel confermare la sentenza che in sede di gravame aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato non proseguibile il giudizio in ragione della mancata osservanza dell’ordine di rinnovazione nei confronti di un litisconsorte necessario, ha disatteso il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato che, in mancanza di eccezione di parte diretta alla declaratoria di estinzione del giudizio per inottemperanza al predetto ordine, la corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare improseguibile il giudizio, così, in sostanza, sancendone “ex officio” l’estinzione, eludendo il dettato normativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 aprile 2015, n. 7460; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 ottobre 1998, n. 157).