Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 3 ed il 7 ottobre 2022

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio d'appello, decesso del procuratore ed interruzione del processo; (ii) controversie previdenziali e assistenziali obbligatorie, procedibilità della domanda e rilievo officioso; (iii) omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e giudizio d'appello; (iv) erronea dichiarazione di contumacia e riflessi sul procedimento; (v) verbale di conciliazione ed esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare; (vi) integrazione contraddittorio e ricorso per cassazione palesemente inammissibile; (vii) sentenza d'appello, statuizione esclusiva sulla competenza del giudice di pace e regime impugnatorio; (viii) atto d'appello e notifica ad indirizzo Pec di difensore estraneo al giudizio di primo grado; (ix) ricorso per cassazione su questioni di puro fatto e condanna per responsabilità processuale aggravata; (x) giudizio civile ed efficacia della sentenza penale di patteggiamento.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

INTERRUZIONE DEL PROCESSOCassazione n. 28626/2022
L'ordinanza ribadisce che ha luogo l'interruzione del processo ove la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 28642/2022
La decisione riafferma che nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 28674/2022
L'ordinanza riafferma che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'articolo 347 c.p.c. non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.

CONTUMACIACassazione n. 28792/2022
La decisione rimarca che la pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace, è di per sé lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell'artiolo 101 c.p.c.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 28871/2022
Superando un risalente orientamento affermatosi in sede di legittimità, poi smentito da una successiva pronuncia della Consulta, l'ordinanza afferma che il verbale di conciliazione è idoneo a costituire titolo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 28873/2022
L'ordinanza rimarca che in caso di ricorso "prima facie" inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di legittimità senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

COMPETENZA Cassazione n. 28904/2022
La decisione riafferma che la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 c.p.c., sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'articolo 47, comma 2, c.p.c., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 28934/2022
La pronuncia afferma che la notificazione dell'atto di appello effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile al procuratore costituito nel giudizio di prime cure, è nulla ove il destinatario dell'atto non si sia costituito in giudizio e sia stato pertanto dichiarato contumace.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 29102/2022
L'ordinanza afferma che il ricorso per cassazione fondato su questioni apertamente, manifestamente ed indiscutibilmente di puro fatto, integrando una condotta gravemente colposa, espone il ricorrente alla condanna d'ufficio, ex articolo 96, comma terzo, c.p.c. al pagamento in favore della controparte d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia.

SENTENZA Cassazione n. 29319/2022
La pronuncia ribadisce che la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 c.c.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Interruzione del processo – Giudizio di appello – Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte – Decesso del medesimo prima dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione di appello incidentale – Interruzione del processo – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 301, 330 e 343)
Nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale accolto il gravame di controparte nella contumacia del ricorrente, nonostante il procuratore costituito in primo grado di quest'ultimo fosse deceduto tra la notifica dell'atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10905; Cassazione, sezione civile V, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21447).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 28626 – Presidente Orilia – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie – Mancato preventivo esaurimento del procedimento amministrativo – Questione di procedibilità – Rilevabilità di ufficio – Limiti – Proposizione dopo la prima udienza di discussione – Ammissibilità – Esclusione. (Legge, n. 210/1992, articolo 2; Cpc, articolo 443)
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omesso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente Ministero della Salute aveva censurato la sentenza impugnata per non aver il giudice d'appello ritenuto inammissibile o improponibile la domanda giudiziale pur mancando a monte un presupposto dell'azione costituito dal mancato esperimento del procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per ottenere l'indennizzo aggiuntivo in conseguenza di danni provocati da emotrasfusione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2004, n. 15108; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 7 giugno 2003, n. 9150)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 ottobre 2022, n. 28642 – Presidente Scoditti – Relatore Ambrosi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado – Vizio del procedimento di secondo grado – Esclusione – Nullità della sentenza – Esclusione – Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione per difetto di motivazione – Ammissibilità – Condizioni. (Cpc, articoli 116, 347 e 360)
L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'articolo 347 cod. proc. civ., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Nel caso di specie, in cui in sede di gravame era stata integralmente confermata la decisione di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione di un contratto di somministrazione di energia elettrica per grave inadempimento del ricorrente, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da quest'ultimo, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata avendo la corte territoriale espresso un giudizio motivato di irrilevanza degli elementi in ipotesi desumibili dal fascicolo non acquisito, per la prevalenza assegnata al contenuto del verbale di verifica redatto in contraddittorio tra le parti e non contestato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10164; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2019, n. 9498).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28674 – Presidente Cirillo – Relatore Iannello

Procedimento civile – Contumacia – Parte erroneamente dichiarata contumace – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 101, 161, 291 e 354)
La pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace, è di per sé lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell'articolo 101 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio, aveva rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, l'appellante, pur essendosi regolarmente costituito, era stato dichiarato contumace dal giudice, in quanto, a causa di un disguido di cancelleria, la sua comparsa di costituzione era stata inserita in altro fascicolo d'ufficio; al riguardo, osserva il giudice di legittimità, nessuna rilevanza può assumere, come prospettato da parte del ricorrente, che gli argomenti spesi nella suddetta comparsa fossero stati comunque affrontati dal giudice, anche se per essere disattesi, atteso che in sede giudiziale nessun contraddittorio era stato correttamente instaurato, essendo stata la parte erroneamente dichiarata contumace totalmente pretermessa).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28792 – Presidente De Stefano – Relatore Saija

Procedimento civile – Processo esecutivo – Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare – Titolo esecutivo – Verbale di conciliazione – Efficacia esecutiva – Idoneità – Fondamento. (Cpc, articoli 185, 474 e 612)
Il verbale di conciliazione è idoneo a costituire titolo esecutivo per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare. Infatti, l'articolo 612, primo comma, cod. proc. civ. può essere letto nel senso che esso consenta il procedimento di esecuzione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non "ex post", e cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse preesistono, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente. Invero, in presenza di un verbale di conciliazione, cui il codice di rito attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo, si deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilità in forma specifica dell'obbligo siano state già considerate ed escluse, ferma restando la possibilità di far valere quelle sopravvenute. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, limitandosi a dichiarare l'inidoneità del verbale di conciliazione a fungere da titolo esecutivo in applicazione di un risalente orientamento di legittimità, successivamente rivisitato da una più recente pronuncia della Consulta, aveva omesso, in concreto, di verificare se, nella circostanza, sussistessero ragioni ostative, successive all'intervenuto accordo conciliativo, all'esecuzione coattiva dello stesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost., 12 luglio 2002, n. 336; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 gennaio 1997, n. 258; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 1994, n. 10713).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28871 – Presidente Amendola – Relatore Valle

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso "prima facie" inammissibile o infondato – Fissazione termine per integrazione contraddittorio – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Cost. articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 127 e 175)
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire atti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: ne consegue che, in caso di ricorso "prima facie" inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, così come per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di legittimità senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur rilevando il difetto del contraddittorio con le altri parti del grado di appello, litisconsorti processuali necessari, ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l'articolata censura non si misurava con le statuizioni rese dal giudice di appello in relazione ai motivi riferiti come davanti a lui proposti, ovvero quello di contrasto insanabile – escluso – tra dispositivo e motivazione e d'illegittima regolazione delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16141; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12515; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 giugno 2013, n. 15106).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28873 – Presidente Scrima – Relatore Porreca

Procedimento civile – Regolamento di competenza – Sentenza di appello – Statuizione esclusiva sulla competenza del giudice di pace – Impugnabilità – Regolamento di competenza – Necessità – Ricorso ordinario per cassazione – Inammissibilità – Limiti e condizioni. (Cpc, articoli 42, 43, 46, 47 e 281-sexies)
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'articolo 42 cod. proc. civ., non rilevando, in senso contrario, la non proponibilità di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, in quanto l'esclusione prevista dall'articolo 46 cod. proc. civ. non si estende alle sentenze del tribunale che decidano sulla competenza del giudice di pace in sede di appello; ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salvo risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall'art. 47, comma 2, cod. proc. civ., decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata, convertendosi in tal caso il ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza (Nel caso di specie, in cui la sentenza era stata pronunciata e pubblicata, ai sensi dell'articolo 281-sexies cod. proc. civ., la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso rubricato come "ricorso per regolamento facoltativo di competenza", non avendo lo stesso osservato il termine, decorrente dall'udienza di adozione della pronuncia, specificamente previsto per la proposizione del mezzo speciale di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 346; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2019, n. 20833; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3880; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1471; Cassazione, sezione civile I, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20304; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 settembre 2015, n. 18734; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 ottobre 2014, n. 22525; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 maggio 2011, n. 11300).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28904 – Presidente Scrima – Relatore Spaziani

Procedimento civile – Notificazioni – Atto di appello – Notifica presso indirizzo PEC riconducibile ad un difensore estraneo al giudizio di primo grado – Mancata costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto – Nullità della notifica – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 156, 160, 291 e 330)
La notificazione dell'atto di appello effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile ad un difensore del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile al procuratore costituito nel giudizio di prime cure, è nulla ove il destinatario dell'atto non si sia costituito in giudizio e sia stato pertanto dichiarato contumace. Infatti, in tale ipotesi, lo scopo della notificazione non può considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto, in quanto lo scopo sanante non è l'informazione veicolata dalla notificazione, ma è qualcosa di più e di diverso, ovvero la reazione del destinatario e quindi la sua costituzione in giudizio quale espressione di volontario compimento del fine perseguito dalla legge (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, rilevata la contumacia dell'odierno ricorrente, aveva parzialmente accolto il gravame proposto dagli appellanti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 marzo 2018, n. 7996; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28934 – Presidente Cirillo – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di cassazione – Ricorso fondato su questioni di puro fatto – Condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – Sussistenza. (Cpc, articolo 96)
Nel giudizio di cassazione, il ricorso fondato su questioni apertamente, manifestamente ed indiscutibilmente di puro fatto, integrando una condotta gravemente colposa, espone il ricorrente alla condanna d'ufficio, ex articolo 96, comma terzo, cod. proc. civ. al pagamento in favore della controparte d'una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, essendosi l'impugnazione limitata a censurare il modo in cui il giudice del merito aveva valutato le prove, giudicato l'attendibilità dei testimoni e tenuto conto della condotta delle parti, ha condannato d'ufficio parte ricorrente, ex articolo 96, comma terzo, cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma determinata in misura pari all'importo delle predette spese di lite).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29102 – Presidente Travaglino – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Sentenza – Giudicato – Efficacia – Sentenza penale di patteggiamento – Efficacia nel giudizio civile – Limiti – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale ad esito mortale. (Cc, articoli 2054 e 2729; Cpp, articolo 444)
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'articolo 2729 cod. civ., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (articolo 444 cod. proc. pen.) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale ad esito mortale, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, in forza di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, aveva attribuito la responsabilità dell'accaduto alla sola condotta colposa della vittima, non ravvisando a tal fine alcun comportamento colposo concorrente del conducente il veicolo, reputando, altresì che, proprio alla luce della così ricostruita dinamica dell'incidente, rappresentasse soltanto un indizio privo degli anzidetti requisiti l'intervenuta sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei confronti di quest'ultimo, la cui efficacia dimostrativa non era pertanto idonea a scalfire quanto emergente dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 marzo 2022, n. 7363; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 luglio 2018, n. 20170)
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 7 ottobre 2022, n. 29319 – Presidente Travaglino – Relatore Vincenti

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