Cassazione: «sole spento» sulla sindrome di alienazione parentale (Pas)
Per la Suprema corte anche l'uso della forza fisica per spostare il minore dalla casa del genitore alla Comunità non appare in linea con i principi dello stato di diritto
La bigenitorialità è l'essenza dell'interesse e del benessere del minore e non può essere sacrificata facendo esclusivamente riferimento alla «teorica della sindrome dell'alienazione parentale». Questo, in sintesi, il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 9691 del 24 marzo che torna, ancora una volta, ad affrontare il delicato tema della cosiddetta "Pas", ossia la (presunta) sindrome di alienazione genitoriale.
Le motivazioni della Cassazione sulla cosiddetta "Pas"
Per la Suprema Corte, il richiamo alla «sindrome di alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre».
Secondo i giudici di Piazza Cavour, il concetto di abuso psicologico appare indeterminato e vago, e di incerta pregnanza scientifica, insuscettibile di essere descritto secondo i parametri diagnostici della scienza medica, di ardua definizione anche secondo le categorie della disciplina psicologica. Quest'ultima, a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici universalmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica. In buona sostanza, il giudice della famiglia non può decidere nel preminente interesse del minore "poggiando" la propria decisione sulla presunta Pas "accertata" dal consulente tecnico d'ufficio. Per la Cassazione, è, quindi, necessario ricercare riscontri verificabili che costituiscano essi – e non la Pas – gli elementi su cui si fonda la decisione relativa al bambino.
La Suprema corte e il tema dell'esecuzione dei provvedimenti minorili
La Cassazione, con un principio inedito, affronta anche il tema dell'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il minore affermando che l'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con uno dei genitori, per collocarlo in una casa-famiglia non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore. Piuttosto, tra le misure che le autorità debbono considerare - come richiesto dai principi Cedu in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità - potrebbe semmai essere efficace l'utilizzo delle sanzioni economiche ex articolo 70-ter del Cc nei confronti di quel coniuge, il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice.