Osserva in sentenza il Tribunale di Messina (sezione II, sentenza 31 agosto 2026 n. 1652) come l’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue l’obbligazione deve essere intesa in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento; il che - alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit - può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata...

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