La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 12 febbraio 2026 nella causa C-313/24 (Opera Laboratori Fiorentini S.p.a.) ha chiarito in quali casi è vietato procedere ad aggiudicare un appalto a una società nel cui consiglio di amministrazione siano presenti cittadini russi destinatari di sanzioni ai sensi del regolamento n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e della flagrante violazione del diritto internazionale
LA MASSIMA
Appalti - Misure restrittive - Aggressione russa all'Ucraina - Regolamento Ue - Aggiudicazione - Persona giuridica - Membri del consiglio di amministrazione - Cittadini russi - Valutazione caso per caso. (Regolamento n. 833/2014, articolo 5 duodecies)
L'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 deve essere interpretato nel senso che il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera a) o b), di tale regolamento non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di appalto pubblico cittadinanza a una società non stabilita in Russia, ma gestita da un amministratore di russa, che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l'economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società.
La questione delle sanzioni e delle misure restrittive alla Russia presenta diversi profili applicativi di rilievo per gli operatori economici nonché per le pubbliche amministrazioni. Diversi i settori coinvolti: dalla conclusione di contratti al riciclaggio, dallo svolgimento di attività economiche alla partecipazione a gare e appalti.
Di recente è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 12 febbraio 2026 nella causa C-313/24 (Opera Laboratori Fiorentini...


