La Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione Miladze c. Georgia (ric. n. 41585/23), ha escluso la violazione della libertà di espressione nel caso di un attivista sanzionato per un video pubblicato su TikTok contenente pesanti insulti rivolti ad amministratori pubblici e forze dell’ordine. Strasburgo ha condiviso l’impostazione dei giudici georgiani secondo cui il concetto di «luogo pubblico» può estendersi anche al cyberspazio: piattaforme social e blog, per il loro ruolo nella vita pubblica e la loro capacità di raggiungere un pubblico vastissimo, sono spazi nei quali può essere messo a rischio l’ordine pubblico. In questo contesto, il semplice avviso sulla presenza di linguaggio offensivo non è stato ritenuto sufficiente, poiché non impedisce ai minori di accedere al contenuto né evita che il video venga diffuso automaticamente dagli algoritmi della piattaforma. Per la Corte, la libertà di espressione non copre la denigrazione personale gratuita priva di un effettivo contributo al dibattito pubblico.
Nel dicembre 2022 l’attivista georgiano Irakli Miladze pubblica su TikTok un video contro le nuove politiche della mobilità urbana di Tbilisi. Nel filmato critica l’amministrazione cittadina ma utilizza anche espressioni particolarmente volgari e offensive nei confronti del sindaco, del suo staff e della polizia. Il video diventa virale, supera le 100mila visualizzazioni e viene condiviso circa 600 volte.
Le autorità georgiane lo sanzionano per violazione dell'ordine pubblico con una multa di circa 180 euro. I giudici nazionali ritengono che i social network siano spazi nei quali può essere compromesso l'ordine pubblico e che gli insulti rivolti ai funzionari pubblici non apportino alcun contributo al dibattito pubblico.
Davanti alla Corte EDU Miladze sostiene che la normativa sul disturbo dell’ordine pubblico non dovrebbe applicarsi al cyberspazio, che il suo video non conteneva discorsi d’odio e che gli utenti potevano evitare di visualizzarlo. Strasburgo respinge il ricorso, ritenendo proporzionata la sanzione e affermando che la libertà di espressione non protegge la mera denigrazione personale ostile diffusa attraverso i social network.
Per la Corte, lo Stato georgiano ha fornito ragioni «pertinenti e sufficienti» per giustificare l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente. Di conseguenza, non vi è stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il comunicato della Cedu mette poi in rilievo il passaggio, “destinato ad avere maggiore rilevanza anche in altri ordinamenti”, sulla distinzione tra «robusta critica politica» e «denigrazione personale ostile», con l’affermazione che quest’ultima non beneficia automaticamente della tutela convenzionale, soprattutto quando viene diffusa sui social network con linguaggio gravemente volgare e sessualmente esplicito.

