La segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia non può fondarsi solo sul mancato pagamento dei canoni di un contratto di leasing. È infatti richiesta una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, che evidenzi una grave difficoltà economica o uno stato assimilabile all’insolvenza. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5593 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di una società che chiedeva un risarcimento milionario per il danno subito (2,5 milioni di euro).
Per la Corte d’appello, invece, la segnalazione non poteva considerarsi illegittima, «derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di macchinari». Il debito, che secondo la società segnalata stava per essere sanato con una conciliazione prima dell’inaspettato alert a Bankitalia, era di circa 42mila euro, per una morosità compresa tra gennaio 2003 e ottobre 2004.
Per la Prima sezione civile, tuttavia, il giudice di secondo grado ha errato avendo del tutto omesso di considerare che «ai fini dell’obbligo di segnalazione al servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (cd. Centrale dei rischi), che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili».
In particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle istruzioni della Banca d’Italia, emanate sulla base delle direttive del Cicr, non coincide con quella fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza riferimento al concetto di incapienza o di definitiva irrecuperabilità.
Nel caso concreto, invece, la Corte d’appello aveva omesso «ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravi difficoltà economiche».
Inoltre, per la Cassazione, sono fondati anche gli altri motivi. In particolare, la Corte d’appello, nell’affermare che nessun danno era stato dimostrato, aveva «omesso di tener conto della comunicazione» indirizzata alla società da Unicredit, che aveva negato un mutuo proprio a causa della segnalazione alla Centrale dei rischi e della posizione di collegata della società segnalata. Circostanza dalla quale emerge un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato.

