Sulle distanze dei centri scommesse dai luoghi sensibili - come scuole, edifici di culto, centri sportivi, strutture giovanili - il Tar Campania, con la sentenza n. 2554 del 21 aprile, mette una serie di punti fermi. Primo fra tutti che le disposizioni regionali che impongono distanze minime alle sale da gioco rispetto ad aree urbane considerate a rischio sono espressione della tutela della salute, perché finalizzate alla prevenzione del gioco patologico e alla protezione delle categorie sociali più vulnerabili.

La vicenda

Una società attiva nel settore del gioco d’azzardo ha chiamato in giudizio la questura e il comune di Napoli dopo l’annullamento in autotutela della licenza raccolta scommesse presso un punto di gioco non molto distante da una parrocchia. Tra i motivi di ricorso il fatto che la distanza minima di 250 metri prevista per le “nuove aperture”, ovvero per gli operatori che ex novo allestiscono locali per la commercializzazione del gioco lecito, in questo caso non troverebbe applicazione, in quanto l’immobile anche in passato era già stato utilizzato per un’analoga attività da altro operatore legalmente autorizzato.
Inoltre, ci sarebbe stata una carenza istruttoria poiché il Comune non avrebbe utilizzato specifiche risorse professionali o strumenti di natura topografica per misurare la reale distanza tra il centro scommesse e il luogo sensibile.

La società lamenta poi la sproporzione dell’azione amministrativa, in quanto la Pa avrebbe potuto applicare misure alternative - dall’accesso selettivo all’offerta di gioco con identificazione della maggiore età alla videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco - non compromettendo l’interesse privato e l’azione economica intrapresa.

La decisione del Tar

Il Tar boccia il ricorso partendo dall’applicazione del distanziometro previsto dalla legge regionale della Campania 2 marzo 2020 n. 2, secondo il quale rappresenta una nuova apertura ogni avvio di attività di gioco o scommesse subordinato al rilascio di una prima autorizzazione amministrativa, anche se svolto in locali già destinati in passato ad analoga attività, salvo il solo caso tassativo del trasferimento di titolarità con continuità del titolo autorizzatorio.
Per quanto riguarda poi il criterio del “percorso pedonale più breve” per il calcolo della distanza tra esercizi di gioco e luoghi sensibili secondo i giudici campani deve essere applicato in modo non formalistico, facendo riferimento al percorso ordinariamente praticabile da un pedone medio, senza necessità di una rigorosa osservanza di tutti gli attraversamenti pedonali.
Infine, la quinta sezione del Tar ricorda che le limitazioni territoriali all’esercizio delle attività di gioco e scommesse previste dalla legislazione regionale non determinano un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica, la quale, ai sensi di quello che è stabilito dall’articolo 41 della Costituzione, deve recedere dinanzi alle esigenze di tutela della salute, dell’utilità sociale e della dignità umana.

Il provvedimento impugnato costituisce pertanto atto dovuto e vincolato, adottato dopo l’accertata violazione delle regole in tema di “distanziometro”, come emerge in seguito alla verifica di tutti gli elementi, di cui l’amministrazione ha fatto puntuale e corretta applicazione.

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