Con la sentenza sulla causa C-495/25 la Corte Ue ha affermato che un alimento a base di cannabidiolo (Cbd) non può beneficiare della certificazione biologica se la sua immissione sul mercato nell’Unione europea non è stata autorizzata.
Il caso all’origine della decisione
In Francia, l’Inao (l’istituto nazionale dell’origine e della qualità) ha comunicato agli organismi certificatori nel settore dell’agricoltura biologica che sia i prodotti a base di cannabidiolo naturale (Cbd) - a eccezione dell’olio di canapa non arricchito con Cbd - sia i prodotti alimentari arricchiti con Cbd non potevano beneficiare della certificazione biologica.
Esso ha inoltre precisato che il Cbd non poteva essere presente nella composizione di prodotti alimentari certificati biologici.
Il Sindacato professionale della canapa ha contestato tale posizione dinanzi al Consiglio di Stato francese.
Il rinvio pregiudiziale
Quest’ultimo ha interpellato la Corte di giustizia in merito alla possibilità di certificare il Cbd come proveniente dall’agricoltura biologica. Essendo estratto dalla canapa, che è una pianta agricola, il Cbd potrebbe infatti rientrare nella categoria dei «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», ai sensi del regolamento Ue 2018/848 relativo alla produzione biologica. Orbene, benché la Commissione europea abbia considerato il Cbd come un «nuovo alimento» a norma del regolamento relativo ai nuovi alimenti, essa non ha autorizzato la sua immissione sul mercato nell’Unione europea come alimento.
L’origine agricola biologica
La Corte dichiara che il Cbd non può ottenere la certificazione come proveniente dall’agricoltura biologica fintantoché non ne sia autorizzata la commercializzazione.
La Corte constata che i «prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti» comprendono i prodotti di origine agricola destinati a essere utilizzati come alimenti. Tale categoria comprende qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Essa comprende quindi sia i nuovi alimenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno autorizzati ad essere immessi sul mercato, sia i prodotti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, la cui immissione sul mercato è vietata.
L’interpretazione della Cgue
Ciò posto, la Corte sottolinea che la certificazione biologica non può essere dissociata dalle norme applicabili alla commercializzazione dei prodotti in questione. Infatti, tale certificazione contribuisce alla promozione di detti prodotti e veicola, agli occhi dei consumatori, un’immagine positiva di qualità e approvazione.
Orbene, certificare un prodotto la cui immissione sul mercato non è stata autorizzata potrebbe compromettere la tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. L’autorizzazione di un nuovo alimento presuppone, in particolare, che esso non presenti alcun rischio per la salute umana alla luce delle prove scientifiche disponibili, che il suo uso previsto non induca in errore il consumatore e che, qualora sostituisca un altro alimento, il suo consumo non sia svantaggioso sul piano nutritivo.
Infine, la Corte ritiene che tale interpretazione valga anche nel caso in cui siffatti prodotti, la cui immissione sul mercato dell’Unione non sia stata autorizzata, siano destinati ad essere commercializzati in Paesi terzi. Questa commercializzazione potrebbe nuocere alla reputazione della certificazione e alla fiducia dei consumatori nei prodotti che beneficiano di tale certificazione.

