LA QUESTIONE

Può l’Amministrazione finanziaria assoggettare a imposta di registro il trasferimento di un’azienda in assenza di un atto scritto, desumendone l’esistenza da presunzioni gravi, precise e concordanti? E in presenza di quali elementi una pluralità di compravendite di beni, regolarmente fatturate e assoggettate ad Iva, può essere qualificata come cessione d’azienda soggetta all’imposta di registro?

Riferimenti normativi:
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: art. 15 - Registrazione d’ufficio
Cassazione civ., Sez. V, Ord., 1° agosto 2026, n. 24373

La cessione d’azienda nell’imposta di registro: il quadro normativo

Nel sistema dell’imposta di registro, il trasferimento di azienda rileva anche quando non sia consacrato in un atto scritto. L’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 assoggetta infatti a registrazione i contratti verbali “di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite”. A tale previsione si collega l’art. 15, comma...

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