Con la sentenza sulla causa C-738/22 P la Corte di giustizia dell’Unione europea conferma l’ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google dal Tribunale Ue che era stato adito contro la decisione della Commissione europea da Google e dalla sua società madre Alphabet. È quindi confermata la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell’ambito del sistema operativo Android.
La vicenda europea su Google per Android
Nel 2018, la Commissione europea ha adottato la decisione n. 4761 con cui aveva concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante imponendo, segnatamente con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android, anch’esso proposto da Google.
I rilievi Ue e le sanzioni
Le restrizioni addebitate erano state di tre tipi:
- in primo luogo, quelle inserite negli «accordi di distribuzione», che impongono ai costruttori di dispositivi mobili di preinstallare le applicazioni di ricerca generale (Google Search) e di navigazione (Chrome) per poter ottenere da Google una licenza di utilizzo del suo negozio di applicazioni (Play Store);
- in secondo luogo, quelle inserite negli «accordi antiframmentazione», che subordinano il rilascio delle licenze di utilizzo necessarie alla preinstallazione delle applicazioni Google Search e Play Store ai costruttori di dispositivi mobili all’impegno di questi ultimi ad astenersi dal vendere dispositivi dotati di versioni del sistema operativo Android non autorizzate da Google;
- in terzo luogo, quelle inserite negli «accordi di ripartizione dei ricavi», che subordinano la corresponsione di una quota dei ricavi pubblicitari di Google ai costruttori di dispositivi mobili e agli operatori di reti mobili interessati all’impegno di questi ultimi a rinunciare alla preinstallazione di un servizio di ricerca generale concorrente su un portafoglio predefinito di dispositivi.
Confermata l’unicità dell’infrazione
Secondo la Commissione, tali restrizioni avevano tutte l’obiettivo di proteggere e rafforzare la posizione dominante di Google nel settore dei servizi di ricerca generale e, di conseguenza, i ricavi ottenuti da detta impresa tramite gli annunci pubblicitari collegati a tali ricerche. L’obiettivo comune perseguito dalle restrizioni controverse e la loro interdipendenza hanno quindi indotto la Commissione a qualificarle come un’infrazione unica e continuata al divieto di abuso di posizione dominante.
La Corte ha quindi constatato un’infrazione unica e continuata in cui rientravano tutti questi comportamenti e ha inflitto a Google un’ammenda complessiva pari a 4.342 865 000 euro, di cui 1 921 666 000 euro posti in solido a carico della Alphabet.
Il Tribunale dell’Unione europea, adito in primo grado, ha confermato la qualificazione come infrazione unica e continuata, ma ha annullato la parte della decisione della Commissione relativa al comportamento consistente nel subordinare la conclusione di accordi di ripartizione dei ricavi con taluni costruttori di apparecchiature originali e operatori di reti mobili alla preinstallazione esclusiva di Google Search su un portafoglio predefinito di dispositivi. A seguito di tale annullamento parziale, il Tribunale ha rivalutato la sanzione e ha fissato l’ammenda pari a EUR 4 125 000 000 per Google, di cui EUR 1 520 605 895 a carico della Alphabet in virtù della sua responsabilità solidale.
Il rigetto del ricorso
La Corte di giustizia respinge l’impugnazione presentata da Google e dalla Alphabet contro la sentenza del Tribunale (causa T-604/18), confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal Tribunale.
In primo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel valutare gli effetti anticoncorrenziali delle condizioni di preinstallazione previste dagli accordi Android.
La Corte rileva che il Tribunale poteva tenere conto dell’intero contesto economico pertinente, compresi gli accordi di ripartizione dei ricavi, senza che fosse necessario procedere sistematicamente a un’analisi controfattuale per accertare un’infrazione al divieto di abuso di posizione dominante. La Corte conferma inoltre che il Tribunale poteva stabilire l’esistenza di un «status quo bias» a favore delle applicazioni preinstallate e dichiarare che Google e la Alphabet non avevano dimostrato che le preferenze degli utenti o la presunta qualità dei loro servizi spiegassero da sole i comportamenti osservati.
In secondo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel confermare la valutazione della Commissione relativa alle condizioni di preinstallazione previste dagli accordi Android. La dimostrazione di un abuso di posizione dominante non è subordinata, in ogni caso, alla prova della capacità di escludere unicamente concorrenti altrettanto efficienti. Tenuto conto delle caratteristiche specifiche dei mercati digitali in questione, il Tribunale poteva concludere che tali pratiche erano idonee a restringere la concorrenza e a rafforzare le barriere all’ingresso senza ricorrere a un tale criterio.
In terzo luogo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel confermare la valutazione della Commissione relativa agli accordi antiframmentazione. Tali accordi erano idonei a limitare gli sbocchi commerciali delle versioni Android non compatibili e a rafforzare così la posizione dominante di Google. Un’analisi controfattuale non era necessaria nelle circostanze del caso di specie, in quanto sono stati sufficientemente dimostrati gli effetti anticoncorrenziali del comportamento.
In quarto luogo, il Tribunale poteva respingere le giustificazioni oggettive addotte da Google in merito agli accordi antiframmentazione e mantenere la qualificazione di infrazione unica e continuata nonostante l’annullamento parziale relativo ad alcuni accordi di ripartizione dei ricavi, poiché gli abusi rimanenti rientravano comunque in una medesima strategia anticoncorrenziale.
Infine, la Corte conferma l’esercizio da parte del Tribunale della propria competenza estesa al merito per determinare l’importo dell’ammenda, dichiarando che la sua motivazione era sufficiente e che i principi procedurali invocati da Google e dalla Alphabet, in particolare i diritti della difesa, erano stati rispettati.

