L’obbligo di vaccinazione anti-Covid imposto nel 2022 al solo personale militare del ministero della Difesa non viola il diritto dell’Unione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella causa C-522/24, escludendo sia una discriminazione diretta rispetto al personale civile sia una discriminazione indiretta fondata sulle convinzioni personali contrarie alla vaccinazione.
Nel 2022 un ufficiale del Ministero della Difesa italiano è stato sospeso per aver rifiutato di conformarsi all’obbligo vaccinale contro il virus SARS-CoV-2. La misura, attuata durante la pandemia, riguardava solo il personale militare del ministero e la sua inosservanza comportava la sospensione dal servizio. Nell’ambito del ricorso contro la sanzione, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia di verificarne la compatibilità con il diritto dell’Unione.
Nella sentenza odierna la Corte, da un lato, ricorda che il diritto dell’Unione mira a lottare contro le discriminazioni dirette in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tuttavia, nel caso di specie, la differenza di trattamento tra il personale militare e il personale civile del ministero della Difesa si basa sull’appartenenza a una categoria professionale distinta. Dall’altro lato, il diritto dell’Unione mira anche a combattere le discriminazioni indirette nel settore del lavoro, vale a dire quelle che, sebbene apparentemente neutre, possono comportare un particolare svantaggio, soprattutto a causa dell’appartenenza a una religione o a motivo di convinzioni filosofiche o spirituali.
Tuttavia, prosegue la decisione, l’ufficiale, che lamentava in particolare il carattere limitato delle conoscenze sull’efficacia della vaccinazione, fonda il suo rifiuto su documenti scientifici esterni, nonché su argomenti relativi alla responsabilità di fronte a eventuali rischi. Egli, argomenta la Corte, cerca quindi di contestare le scelte effettuate dalle autorità italiane in materia di sanità pubblica piuttosto che di affermare le proprie convinzioni. Le ragioni del rifiuto, dunque, non rientrano nella nozione di «convinzione», bensì in un’opinione che non è presa in considerazione dalla legislazione europea.
La Corte ha infine precisato che, in assenza di un collegamento con il diritto dell’Unione, non è possibile invocare la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue contro la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

