Se una direttiva dell’Unione europea richiama norme tecniche internazionali per tutelare la salute, queste devono essere accessibili ai cittadini. È quanto afferma la Corte, sentenza nella causa C-155/24, chiamata a pronunciarsi sul caso delle sigarette con filtro e sui limiti alle emissioni nocive. Al centro, il diritto di verificare standard decisivi anche quando non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Il caso - Nel 2018, la Fondazione dei Paesi Bassi per la prevenzione del tabagismo giovanile ha chiesto all’Autorità dei Paesi Bassi per il controllo dei prodotti alimentari e (NVWA) di provvedere affinché le sigarette con filtro rispettino i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio, per come fissati dalla direttiva 2014/40/UE.  

Poiché la NVWA ha respinto la domanda, la questione è stata sottoposta ai giudici dei Paesi Bassi che nel 2020 hanno proposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. A seguito della decisione della Corte europea, il tribunale di Rotterdam ha dichiarato che le norme ISO e il metodo di misurazione dei Paesi Bassi non sono conformi. Contro questa decisione è stato proposto appello e sono state presentate alla Corte Ue nuove questioni pregiudiziali.

La motivazione - Nella sentenza odierna, la Corte di Lussemburgo conferma che la Fondazione deve avere la possibilità di verificare se le sigarette fabbricate e immesse sul mercato rispettino i livelli di emissioni fissati dalla direttiva, alla luce dei metodi di misurazione prescritti dalle norme ISO cui rinvia la direttiva.

Il consumatore deve quindi, nel rispetto del principio dello Stato di diritto, beneficiare di un libero accesso alle summenzionate norme. Ciò significa che tale accesso deve essere generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.

La Corte rileva inoltre che, nei limiti in cui il legislatore dell’Unione stabilisce obblighi in relazione a norme internazionali e mira a tutelare interessi quali la salute umana, spetta all’Unione europea sostenere i costi connessi all’attuazione del libero accesso alla versione ufficiale ed autentica delle norme stesse. In particolare, quando siano protette da diritti di proprietà intellettuale.

La Corte constata, a tale riguardo, che tutte le parti hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO cui fa riferimento la direttiva. Ciò premesso, la Fondazione non può invocare metodi di misurazione diversi da quelli prescritti dalle norme ISO, anche se queste non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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