La sentenza è interessante perché consente di approfondire i tratti distintivi della corruzione propria (articolo 319 del Cp), in primo luogo quello coessenziale rappresentato dal "patto corruttivo" tra corrotto e corruttore, e, soprattutto, la rilevanza o no, ai fini della configurabilità del reato, della proporzione/sproporzione tra l'atto e la dazione illecita.
LA MASSIMA
Reati contro la pubblica amministrazione - Corruzione - Corruzione propria - Corrispettività tra atto e dazione illecita - Rilevanza - Modico valore della dazione - Irrilevanza - Ragione - Fattispecie. (Cp, articolo 319)
Per la sussistenza della fattispecie di corruzione propria, occorre che sia dimostrato che l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia rappresentato lo scopo e la causa della dazione del danaro o dell'utilità da parte del privato in favore del pubblico agente, ovverosia occorre la dimostrazione della "corrispettività", intesa quale nesso di causa ed effetto, tra la dazione del privato e l'atto del pubblico agente: e ciò indipendentemente dal modico valore del danaro o dell'utilità erogata dal privato (e, dunque, anche se le prestazioni siano sproporzionate e se il pubblico agente abbia venduto la funzione "per poco"). Al riguardo, del resto, la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non potrebbe essere definita quale "regalia d'uso" idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Dpr 16 aprile 2013 n. 62, giacché tale disciplina, all'articolo 4, consente i regali di piccolo valore, ma solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico dipendente; i pagamenti per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, infatti, non sono consentiti, anche se modici [da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva mandato assolto l'imputato cui era stato addebitato di avere remunerato due ispettori del lavoro, recatisi presso la sua azienda per eseguire un controllo, mediante la consegna di una cassa di pesce ciascuno, per aver archiviato la pratica nonostante avessero rilevato ben tre violazioni alla disciplina antinfortunistica: la Corte ha ritenuto erroneo, una volta dimostrata la corrispettività tra l'atto e la dazione, la valorizzazione del modesto valore - circa 65 euro ciascuna- delle casse, considerate impropriamente meri donativi di modesta entità, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
La sentenza è interessante perché consente di approfondire i tratti distintivi della corruzione propria (articolo 319 del Cp), in primo luogo quello coessenziale rappresentato dal "patto corruttivo" tra corrotto e corruttore, e, soprattutto, la rilevanza o no, ai fini della configurabilità del reato, della proporzione/sproporzione tra l'atto e la dazione illecita.
Il patto corruttivo e il nesso causale tra l'atto e la dazione
Sotto il primo profilo, non è controvertibile che il tratto distintivo della corruzione è rappresentato dal "patto corruttivo" e, quindi...


