La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 16 luglio nella causa "italiana" C-196/24 (Aucrinde), interviene a rafforzare la circolazione delle prove nello spazio giudiziario europeo e a limitare i casi di rifiuto di assunzione di dette prove da parte degli Stati membri
LA MASSIMA
Prova civile - Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale - Regolamento (UE) n. 2020/1783 - Domanda all'autorità giudiziaria richiesta di procedere all'assunzione delle prove disposta dall'autorità giudiziaria richiedente - Motivi di rifiuto dell'esecuzione di tale domanda - Norma di diritto sostanziale dello Stato membro richiesto - Assunzione di una prova considerata contraria a principi fondamentali del diritto dello Stato membro richiesto - Esumazione di una salma ai fini dell'accertamento di un legame di filiazione - Perizia genetica post mortem - Diritto di conoscere le proprie origini genetiche - Ammissibilità. (Regolamento 2020/1783, articolo 12)
L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione di prove), letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non consente all'autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una richiesta di una misura diretta all'assunzione di una prova, consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l'esumazione del corpo del presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall'autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l'autorità giudiziaria richiesta vieta l'assunzione di tale prova.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 16 luglio nella causa "italiana" C-196/24 (Aucrinde), interviene a rafforzare la circolazione delle prove nello spazio giudiziario europeo e a limitare i casi di rifiuto di assunzione di dette prove da parte degli Stati membri.
In particolare, gli eurogiudici, con riguardo all'applicazione del regolamento (UE) n. 2020/1783 del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri ...


