Il convenuto che, ricevuta una citazione notificata da un avvocato privo di procura, iscriva la causa a ruolo, nonostante l’attore non si costituisca, sopporta le spese processuali generate dalla propria iniziativa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25772/2026, accogliendo il ricorso di un avvocato.

Il caso - Un avvocato aveva notificato una citazione per il risarcimento dei danni da incidente stradale a un istituto assicurativo; successivamente il cliente cambiò idea e non gli rilasciò la procura. A questo punto, il legale non iscrisse la causa a ruolo né si costituì; fu invece la compagnia convenuta a far proseguire il giudizio, conclusosi poi con il rigetto della domanda e la condanna alle spese del primo grado (956,58 euro), 1.000 euro ex art. 96 c.p.c. e quelle dell’appello (1.000 euro).

Contro questa decisione ha proposto ricorso il legale affermando che egli si era limitato alla sola citazione, consentita dal codice di procedura civile anche in assenza di mandato, mentre non aveva poi iscritto la causa al ruolo. E la Terza sezione civile gli ha dato ragione.

La motivazione - Con riguardo al pagamento delle spese processuali, vi è una differenza, si legge nella decisione, tra la “posizione dell’avvocato che abbia notificato un atto di citazione senza procura e, poi, sempre senza procura, abbia iscritto la causa a ruolo o si sia comunque costituito in giudizio, e quella dell’avvocato che invece, nella stessa situazione, non abbia provveduto a tale iscrizione, né a costituirsi”. Solo nel primo caso, infatti, si può ritenere che il legale “abbia indotto il giudice all’esercizio della giurisdizione - id est, ha “attivato il processo” -, con la conseguenza che, solo nel primo caso, è stato lui a generare le spese per lo svolgimento del processo”.

Tornando al caso in esame, l’avvocato, privo della procura, non si è costituito in giudizio e la causa è stata iscritta a ruolo dal convenuto. Con una condotta, prosegue la Corte, “solo formalmente consentita”. È vero, infatti, che il convenuto può far proseguire il giudizio anche se l’attore non si costituisce, per ottenere una decisione definitiva sulla pretesa; ma se l’attore è privo di procura, il rapporto processuale non è validamente instaurato e il giudice non può decidere nel merito, dovendo dichiarare la domanda inammissibile.

Ciò vuol dire che se il convenuto - consapevole della mancanza di procura alle liti, per avere ricevuto la notifica di un atto di citazione che ne è privo, e della mancata costituzione dell’attore – “iscriva la causa a ruolo, così attivando un giudizio diretto a concludersi con una declaratoria in rito di inammissibilità”, è lui stesso che determina “l’inutile attivazione della (limitata) risorsa giurisdizionale, vale a dire un suo inutile spreco”.

Il convenuto, infatti, prosegue la decisione, ha interesse a costituirsi per far dichiarare l’inammissibilità della domanda solo se la causa è stata iscritta a ruolo dal difensore privo di procura. Se invece l’attore non iscrive la causa né si costituisce, il giudice non è investito della domanda e non deve pronunciarsi.

In definitiva, conclude la Corte, le spese processuali sostenute dal convenuto per attivare inutilmente il processo, essendo “inutili e generate dalla sua stessa condotta”, non possono gravare l’avvocato che ha legittimamente notificato l’atto di citazione senza procura e che poi, per il mancato successivo rilascio della stessa, ha doverosamente omesso di costituirsi in giudizio, a meno di violare tanto il principio di causalità quanto quello di autoresponsabilità”.

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