La Corte di giustizia dell'Unione europea conferma con la sentenza depositata il 12 marzo nella causa C-43/24 (Shipova) l'importanza dell'unicità dello status di ogni persona ai fini della libertà di circolazione

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione II - Sentenza 12 marzo 2026 - Causa C-43/24 - Commento - Presidente e relatore Jürimäe; Avvocato generale Richard de la Tour; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), con decisione del 18 gennaio 2024 nel procedimento K.M.H. contro Obshtina Stara Zagora 

LA MASSIMA

Status e capacità - Cittadinanza Ue - Diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno - Ostacoli - Modifica dei dati contenuti nei registri dello stato civile - Carta dei diritti fondamentali - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Applicazione del diritto Ue - Obbligo di interpretazione conforme. (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 21; Carta dei diritti fondamentali Ue, articolo 7)

L'articolo 21 TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro. Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall'interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all'iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte.

Le autorità nazionali degli Stati membri sono obbligate a consentire il cambiamento dei dati relativi al genere, come il sesso, il nome e il cognome, riportati nei registri dello stato civile del cittadino che ha esercitato il diritto alla circolazione e al soggiorno in un altro Stato membro. E questo anche quando la Corte costituzionale nazionale afferma un'interpretazione del diritto interno che preclude tale cambiamento. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo con la sentenza ...

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