Quando una clausola della lex specialis si presta, sul piano letterale, sistematico e teleologico, a più interpretazioni parimenti plausibili, la stazione appaltante non può fondare l’esclusione sull’opzione esegetica più restrittiva: opera, quale criterio residuale, il favor partecipationis, che impone di preferire la lettura idonea ad ampliare la platea dei concorrenti, in coerenza con il principio del risultato. È pertanto illegittima l’esclusione dell’operatore iscritto all’Albo gestori ambientali...

Riproduzione riservata Ⓒ