Secondo quanto afferma in sentenza la Corte d’Appello di Palermo (sezione III, sentenza 27 maggio 2026 n. 1484) le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché conformate alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ex art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione. 

Se ciò è vero in via generale, è altresì vero che la disciplina a tutela del consumatore esige considerazioni...

Riproduzione riservata Ⓒ