Il tema della profilazione dell’investitore come cliente professionale su richiesta e dei correlati obblighi di verifica che incombono sull’intermediario in relazione alla predetta qualifica è tornato all’esame della prima sezione della Corte di Cassazione che - con l’ordinanza n. 26039 del 1° ottobre 2026 - ha cassato la decisione della Corte territoriale chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento proposta dal cliente avverso la banca per la violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell’adeguatezza degli investimenti in strumenti finanziari derivati.
La Corte territoriale aveva, infatti, rigettato la domanda di risarcimento fondando il proprio convincimento sulla natura confessoria della dichiarazione effettuata dal cliente, che si era definito esperto in materia e aveva espressamente chiesto l’attribuzione della qualifica di investitore professionale.
Secondo la Corte d’Appello, tale qualificazione “confessoria” avrebbe legittimato la banca “… ad omettere qualsivoglia informazione al cliente sia sulla natura degli investimenti richiesti ed effettuati, sia sull’adeguatezza degli stessi rispetto al profilo del rischio dichiarato”.
Ribaltando tale impostazione, la Corte - richiamando numerosi precedenti - ne ha affermato l’erroneità, precisando che la scelta del cliente di ottenere lo status di investitore professionale privato è espressione di un mero giudizio personale e di un proprio convincimento sul possesso dei requisiti e conseguentemente “… non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo”.
Anche in relazione ai conseguenti obblighi dell’intermediario, la Suprema Corte cassa la decisione impugnata, affermando che la qualificazione richiesta dal cliente non esonera automaticamente l’intermediario finanziario dai propri doveri di verifica e dai conseguenti obblighi informativi previsti dalla normativa di settore e l’intermediario resta tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti secondo diligenza.
Tale interpretazione discende, a parere della Corte, dalla necessità di leggere l’Allegato 3 del Regolamento Consob 16190/2007 nella sua interezza, prendendo come punto di partenza la distinzione tra clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta.
Nei confronti di questi ultimi, l’Allegato 3 richiede che la verifica delle condizioni quantitative per il riconoscimento della qualifica sia preceduta dal rispetto dei criteri generali che impediscono di “… presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato compatibili con quelle delle categorie elencate alla sezione I [clienti professionali di diritto]”.
Ne discende che la disapplicazione delle regole di condotta da parte degli intermediari “…è consentita quando, dopo avere effettuato una valutazione adeguata delle competenze, dell’esperienza e delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni e dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprio decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i rischi che assume”.
Sull’intermediario grava dunque l’onere di provare il corretto svolgimento di tali valutazioni; in difetto di tale prova, lo stesso non può sottrarsi ai doveri di informazione e di verifica dell’adeguatezza delle operazioni nei confronti dei clienti professionali privati.
La Corte ritiene poi che la corretta interpretazione del medesimo Allegato 3 del Regolamento Consob imponga ulteriori doveri ai quali deve adempiere l’intermediario, ampliandone i relativi oneri; lo stesso, prima di procedere ad esporre il cliente privato professionale al rischio totale, deve “… accertarsi che egli soddisfi (in quel preciso momento) le condizioni esistenti al momento dell’originaria valutazione” ed altresì tenuto a “… vigilare affinché le primigenie condizioni per l’attribuzione della qualifica persistano nel tempo per tutta la durata dell’investimento …”.
L’intermediario è dunque tenuto non soltanto a verificare la sussistenza dei requisiti qualificanti, ma anche ad accertarne la persistenza al momento dell’effettiva esecuzione di ciascun ordine di acquisto, a vigilare sulla loro permanenza con conseguente obbligo di adottare tempestivi provvedimenti correttivi qualora si manifesti il mutamento delle condizioni originarie di profilatura.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza (ritenendo che la decisione impugnata si fosse dimenticata dei diversi obblighi ricadenti sull’intermediario e prescritti dalla normativa di settore) e rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione, affermando i seguenti principi di diritto:
“In tema di intermediazione finanziaria, la richiesta del cliente di essere considerato cliente professionale privato ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in ordine al possesso delle qualità personali ivi previste ai fini del riconoscimento della qualifica, in quanto formulazione di un giudizio e non affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, non costituisce dichiarazione confessoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 2730 cod. civ.
In tema di intermediazione finanziaria, sull’intermediario finanziario che riceve ordini di investimento da parte di un cliente professionale privato su richiesta, ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento Consob n. 16190/2007, grava l’onere, prima di procedere a esporre il cliente al rischio di investimento in assenza di alcuna protezione, di accertarsi che permangano al momento dell’acquisto le condizioni esistenti al momento dell’attribuzione della relativa qualifica e di vigilare affinché le stesse persistano per tutta la durata dell’investimento, avendo l’obbligo di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti allorquando abbia consapevolezza che tali condizioni sono mutate, con il potenziale venir meno della legittimità dell’attribuzione della qualifica professionale originariamente assegnata”.
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*Avv. Antonino La Lumia e Avv. Claudia Carmicino (Lexalent)

