Dal 27 settembre 2026 il Codice del Consumo vieta le dichiarazioni ambientali non verificabili e le promesse climatiche senza un piano credibile, introducendo inoltre nuove tutele contro pratiche che possano ridurre artificialmente la durabilità dei prodotti.

Il Dlgs 30/2026 recepisce la direttiva (Ue) n. 2024/825 e introduce nuove tutele su durabilità, riparabilità e informazioni precontrattuali. Una riforma che cambia le regole del mercato per imprese e consumatori.

Il provvedimento in sintesi

Col decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 9 marzo 2026, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2024/825/Ue, che aggiorna due direttive a tutela dei consumatori: quella sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/Ce), e quella sui diritti dei consumatori (2011/83/Ue).
Il tutto confluisce nel Codice del Consumo (Dlgs 206/2005) che in tal modo si arricchisce di nuove definizioni, nuovi divieti e nuovi obblighi informativi. Il testo si inserisce in un iter politico avviato dal Green Deal europeo, che mira a orientare i cittadini verso opzioni di acquisto più sostenibili. Per farlo, però, non basta incentivare il consumo green, bensì è necessario “ripulire” il mercato dalle comunicazioni ingannevoli che rendono indistinguibile chi davvero investe in sostenibilità da chi si limita a dipingersi “green”. Pertanto, un doppio intervento: colpire il greenwashing e valorizzare i prodotti che durano nel tempo e si possono riparare.

Cosa si intende per “asserzione ambientale” e perché conta

L’articolato introduce una serie di definizioni che costituiscono la grammatica della nuova disciplina. Di interesse è quella di “asserzione ambientale”, ovvero qualsiasi messaggio o rappresentazione, quali testi, immagini, simboli, nomi di marca o di prodotto, che affermi ovvero lasci intendere un impatto positivo sull’ambiente, un impatto minore rispetto a ulteriori prodotti, oppure un miglioramento nel tempo. La definizione risulta deliberatamente ampia, catturando non solo le dichiarazioni esplicite (“questo prodotto è ecologico”), bensì pure messaggi impliciti veicolati tramite rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marca o altri segni distintivi che possano suggerire un impatto ambientale positivo.

Accanto a questa, il decreto distingue l’”asserzione ambientale generica”, formulata senza specificazione chiara attraverso il medesimo mezzo di comunicazione, dall’”etichetta di sostenibilità”, ossia un marchio volontario (pubblico oppure privato) che prova a distinguere un prodotto per le sue qualità ambientali o sociali. La differenza non risulta nominalistica: impiegare un’etichetta di sostenibilità che non si basa su un sistema di certificazione trasparente e verificato da terzi diventa una pratica vietata in assoluto, senza bisogno di comprovare, caso per caso, l’intenzione di ingannare.

Nuove pratiche vietate, dalla black list al divieto di carbon offset marketing

Il Codice del Consumo già prevedeva una black list di condotte sempre sleali, a prescindere dal contesto, ma il decreto vi aggiunge diverse nuove voci. Alcune colpiscono le comunicazioni ambientali infondate, pertanto risulta vietato:

• utilizzare un’etichetta di sostenibilità senza un sistema di certificazione valido;

• formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare un’eccellenza oggettivamente riconosciuta;

• dichiarare che l’intero prodotto o l’intera azienda è sostenibile quando la qualità ambientale riguarda soltanto un aspetto specifico.

Una novità è il divieto di dichiarare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra sulla base della compensazione delle emissioni (i cosiddetti carbon credits).
Il messaggio del Legislatore europeo appare netto: acquistare crediti di carbonio non è equivalente a ridurre le emissioni, e adoperarlo quale argomento di marketing senza ulteriori chiarimenti è ingannevole per definizione.

Ulteriore previsione di notevole impatto pratico riguarda i requisiti di legge: se tutti i prodotti di una categoria devono rispettare certi standard ambientali obbligatori (quale l’efficienza energetica degli elettrodomestici), presentare quegli standard come un vantaggio esclusivo del proprio prodotto risulta sleale. Un esempio concreto: vantarsi di non usare determinate sostanze chimiche che sono già vietate per legge su tutti i prodotti concorrenti. È inoltre vietato formulare asserzioni ambientali su prestazioni future, come “saremo carbon neutral entro il 2040”, senza includere impegni chiari, oggettivi e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico con obiettivi misurabili, deadline precise e verifica periodica da parte di un terzo indipendente.

Durabilità, riparabilità e fine dell’obsolescenza programmata

La seconda area di intervento riguarda la vita dei prodotti: quanto durano, se si possono riparare, se il professionista mette i bastoni tra le ruote a chi vuole farlo. Il decreto introduce diverse nuove voci nella black list delle pratiche commerciali sleali, dedicate ai profili di durabilità, riparabilità e gestione degli aggiornamenti software, rafforzando le tutele contro pratiche che possano ridurre artificialmente la durata dei prodotti. Sono vietate, tra l’altro:

• la falsa dichiarazione sulla durabilità del bene in termini di tempo o intensità d’uso;

• la presentazione di un bene come riparabile quando non lo è;

• l’omessa informazione su aggiornamenti software che degradano le prestazioni di device con componenti digitali;

• la presentazione come “necessario” di un aggiornamento che in realtà aggiunge solo funzionalità opzionali.

Quest’ultima ipotesi interessa in modo diretto l’ambito degli smartphone: aggiornare il sistema operativo non può essere uno strumento per rallentare i modelli più vecchi, spingendo l’utente a comprarne uno nuovo. Significativa è anche la norma che vieta qualsiasi comunicazione commerciale su un bene che contenga una caratteristica introdotta appositamente per limitarne la durabilità, quando il professionista sia a conoscenza di tale caratteristica. In sostanza, diventa pratica sleale effettuare comunicazioni commerciali relative a beni che incorporano caratteristiche idonee a limitarne la durabilità quando il professionista è a conoscenza di tali caratteristiche.

In ambito riparabilità, il decreto impone di comunicare al consumatore, ove disponibile, l’”indice di riparabilità” del bene, un parametro armonizzato a livello europeo che misura quanto sia facile riparare un prodotto. Se l’indice non è ancora applicabile per quella tipologia di bene, il professionista deve comunque indicare dove trovare i pezzi di ricambio, quanto costano e se esistono istruzioni di manutenzione accessibili.

Maggiori informazioni prima dell’acquisto

Il testo potenzia gli obblighi informativi precontrattuali, ossia ciò che il venditore deve comunicare al consumatore prima che questi concluda il contratto. Per i beni fisici, online e nei negozi, vanno ora comunicati:

• la durata degli aggiornamenti software per i prodotti digitali o con componenti digitali;

• l’indice di riparabilità;

• le condizioni della garanzia legale di conformità (che rimane di due anni) tramite un apposito “avviso armonizzato”;

• e, quando il produttore la offre gratuitamente, la “garanzia commerciale di durabilità”, una garanzia volontaria, superiore a due anni, che il produttore assume in via diretta nei confronti del consumatore, impegnandosi a riparare o sostituire il bene per tutta la sua durata.

Per quest’ultima, il decreto prevede uno strumento visivo specifico, un’”etichetta armonizzata” il cui formato è fissato a livello europeo, che dovrà essere esposta in modo chiaro nel punto vendita e, in ipotesi di contratti conclusi con mezzi elettronici, comunicata al consumatore direttamente prima dell’inoltro dell’ordine. Una misura concreta per fare della durabilità un argomento di scelta, e non un’informazione nascosta nel retro della confezione.

Cosa fare entro settembre 2026

Il nuovo articolato risulta operativo dal 27 settembre 2026. Per le imprese, i mesi che separano dall’entrata in vigore rappresentano un’opportunità, e un obbligo, di revisione sistematica.

Le priorità più urgenti riguardano tre aree:
- la comunicazione di marketing (siti web, packaging, campagne pubblicitarie) che va ripulita da asserzioni ambientali non documentabili;
- i contratti e i documenti precontrattuali, che devono includere i nuovi avvisi armonizzati sulla garanzia e, dove applicabile, l’indice di riparabilità;
- le politiche di garanzia, per chi intenda valorizzare la propria garanzia commerciale di durabilità quale strumento competitivo.
Lato consumatori, il decreto rappresenta una bussola: chi acquista potrà fare affidamento su informazioni maggiormente chiare e sull’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), già competente in materia di pratiche commerciali sleali, che potrà applicare il nuovo quadro di divieti e obblighi informativi.

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