Rientra nel regime del cosiddetto “codice rosso” il reato di stalking se anche una sola frazione della condotta è stata realizzata quando la disciplina ad hoc contro la violenza di genere era già in vigore. Ciò si fonda sulla natura del reato che è connotato dall’abitualità. La Cassazione penale - con la sentenza n. 34300/2026 - ha affermato chiaramente che non si tratta di disapplicazione “illegittima” del principio penale cardine del favor rei in materia penale caso di successioni di norme penali. Principio che impone l’applicazione della legge più favorevole al reo.

Nel ricorso l’imputato lamentava l’appplicazione della legge cosiddetta del codice rosso che ha inaugurato per i reati di genere e che attingono la libertà personale e l’integrità fisica delle vittime un percorso di trattazione di urgenza della notizia di reato, protezione della vittima e nel caso di violenza di genere l’obbligo per il condannato di seguire un percorso riabilitativo con esito positivo.

La difesa sosteneva che non fosse stata accertata una frazione della condotta imputata successivamente all’8 agosto 2019 data di entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio e riabilitativo. Contestando di fatto un’illegittima retroattività della nuova legge al proprio caso specifico.

In primis, la Suprema Corte rigetta lo specifico motivo in quanto sollevato per la prima volta in sede di legittimità e non in appello avendo così determinato la realizzazione di cosa giudicata sul punto controverso non suscettibile di esame in Cassazione essendo giudizio di merito.

Comunque lasciando in disparte la vicenda specifica il punto centrale della decisione è che se anche solo uno degli atti persecutori è stato realizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo regime del codice rosso l’intera condotta è posta sub iudice ai sensi della legge del 2019.

Quindi per la sussistenza degli atti persecutori accertati dal giudice di merito dopo il 9 agosto 2019 si applica all’intera contestazione penale la legge 19 luglio 2019 n. 69, che è intervenuta proprio sul reato di stalking previsto dall’articolo 612 bis del Codice penale modificando in peius la cornice edittale e la disciplina della sospensione condizionale.

Come infatti già affermato da questa Corte, e come si ribadisce, il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l’ultima condotta attuata dall’agente, sicché le modifiche in peius del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l’inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità.

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