A doversi arrestare davanti alle strisce pedonali non sarà soltanto l’automobilista, ma anche chi va a piedi: prima di attraversare dovrà verificare che il conducente lo abbia visto e si fermi per lasciarlo passare, pena una multa da 40 a 160 euro. È una delle prescrizioni contenute nello schema di Dlgs che riscrive il Codice della strada, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio del Parlamento per i pareri.
A certificare la “stretta” è la stessa Relazione illustrativa al provvedimento che all’articolo Articolo 64 – Comportamento dei pedoni e dei conducenti dei veicoli in loro presenza – scrive: lo schema pur conservando – ça va sans dire - la “forte protezione del pedone”, rende però “più dettagliati” i “comportamenti dovuti”. Insomma, regola dove possono circolare, come e quando attraversare, e come comportarsi la notte.
E qui c’è la prima novità: quando l’illuminazione della strada è presente solo su un margine della carreggiata, quello è l’unico lato dove è ammesso camminare. La violazione è punita con una multa da 25 a 100 euro. Più in generale, di notte, fuori dai centri abitati, se manca l’illuminazione, i pedoni sulla carreggiata dovranno rendersi “visibili” utilizzando, alternativamente: il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità; o un dispositivo di segnalazione, che proietta “in orizzontale una luce arancione in tutte le direzioni”, ma va bene anche “un qualunque altro adeguato dispositivo di illuminazione”. Per chi non si rende visibile, la multa va da 40 a 160 euro.
Ma il “cambio di passo” maggiore, si registra sulle strisce. All’obbligo delle auto di fermarsi quando il pedone, si è aggiunto quello del pedone di prestare la “massima attenzione al fine di evitare sinistri ovvero situazioni di pericolo per sé o per gli altri utenti della strada”. Durante l’attraversamento pedonale, dunque, chi si muove a piedi dovrà – testuale – astenersi “dal compiere movimenti repentini o imprevedibili ovvero cambi di traiettoria di marcia”, fatte salve – bontà loro - le “situazioni di necessità”. Inoltre, “prima di iniziare l’attraversamento”, dovrà fermarsi e verificare che “i conducenti dei veicoli che sopraggiungono li abbiano visti e si fermino per dare loro la precedenza”. Per la violazione di questi obblighi è prevista una multa da 40 a 160 euro.
Diventa dunque un onere del pedone quello di verificare che quando si trova sulle strisce sia effettivamente in sicurezza.
Sempre secondo la Relazione illustrativa, la disposizione sarebbe conforme alla giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale in caso di investimento la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale. Fattispecie per la verità poco attinente all’attraversamento sulle strisce dove la presenza di persone è tutt’altro che imprevedibile.
Il nuovo codice interviene anche a normare gli attraversamenti fuori dalle strisce dettagliando una serie di nuovi obblighi e introducendo un criterio piuttosto elastico, quello del “momento più favorevole”, che può ampliare le contestazioni sulla condotta del pedone e, in caso d’investimento, gli argomenti per sostenerne il concorso di colpa. La semplice “prudenza”, raccomandata dalla normativa precedente, diventa un più dettagliato catalogo di obblighi. La violazione del comma 7 è punita con una multa da 25 a 100 euro.
Si arricchisce poi il catalogo degli attraversamenti vietati: vengono espressamente incluse le rotatorie (multa da 25 a 100 euro per l’attraversamento fuori dagli attraversamenti pedonali, laddove esistenti) e introdotti divieti in ulteriori situazioni di rischio, attraversare la carreggiata: fuori dai centri abitati, vicino o in corrispondenza di curve e dossi; di corsa o senza fermarsi, quando si sbuca tra auto parcheggiate, veicoli incolonnati o altri ostacoli che limitano la visuale (in entrambi i casi, multa da 40 a 160 euro); sulle strade con carreggiate separate da barriere, fuori dagli attraversamenti pedonali, anche se questi distano più di cento metri (multa da 40 a 160 euro, elevata a 80–320 euro sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali). Vietato, infine, attraversare le strade sulle quali non è consentita la circolazione dei pedoni. La sanzione va da 80 a 320 euro.

