Codice della strada, via libera alla stretta su alcol, telefonini e mezzi elettrici
Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl n. 1086 che contiene interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Livelli troppo elevati di incidentalità hanno spinto all’ennesima modifica del codice della strada. E’ quanto si legge nella Relazione al Ddl n. 1086 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Cds, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -, che ha avuto oggi il via libera definitivo da parte del Senato (con 83 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto), dopo l’approvazione della Camera. Il 39,7% dei sinistri avviene per “distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata”; mentre lo “stato di ebbrezza o di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti” producono rispettivamente il 9,7% e il 3,2% dei sinistri.
Il disegno di legge interviene direttamente su alcune norme del Codice della strada, inasprendo le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol (prevedendo anche l’installazione dell’alcolock) e di stupefacenti (il reato scatta a prescindere dalla verifica dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze). Il disegno di legge dunque modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata per chi si mette alla guida senza essere lucido, novellando anche gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali).
Viene introdotta la sospensione breve della patente a seguito di una serie di infrazioni gravi (come la guida contromano) e in relazione al ’patrimonio’ dei punti ancora disponibili. Nel nuovo regime sotto i 20 punti non vi è più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente. Vengono poi inasprite le sanzioni, con il prolungamento del periodo di sospensione della patente, nei confronti dell’utilizzo alla guida di smartphone o altri dispositivi.
La riforma interessa poi la “formazione” dei guidatori, la gradualità dell’abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e l’accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (“varchi ZTL” e autovelox). Si interviene anche sui veicoli di micro-mobilità elettrica; sulla circolazione delle biciclette; sulla sosta in città. A chiusura del provvedimento, un’ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all’autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Telefonini al volante - La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. Viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patenti si hanno almeno 10 punti. Se i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni. In caso di recidiva la multa lievita fino a 1.400 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l’uso del telefonino causa un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.
Guida in stato di ebbrezza - Tolleranza zero: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). Sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. Cosa si può bere in pratica? Dipende dal peso, dall’altezza e se si è a stomaco pieno: in genere si è sicuri con un bicchiere di vino o una lattina di birra o un bicchierino di superalcolico. Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c’è anche l’obbligo di installare sulla macchina l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
Guida sotto stupefacenti - Tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti. Chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni.
Eccesso di velocità - Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da quindici a trenta giorni. –
Abbandono di animali - Revoca o sospensione della patente da sei mesi ad un anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a sette anni di carcere se questo causa un incidente con morti o feriti.
Bici e monopattini - Più tutele per i ciclisti: oltre all’aumento delle piste ciclabili scatta l’obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione. Il ddl impone il divieto di circolazione contromano e circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
Autovelox - Nel caso in cui si prendano più multe nello stesso tratto stradale, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente si paga una sola sanzione: quella più grave aumentata di un terzo.
Supercar - Salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto “potenti” per i neopatentati (ma solo per coloro che prendono la patente dopo l’ok alla legge). Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Ma il limite di potenza si è un po’ ammorbidito. L’attuale Codice prevede il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture.
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