Chi ha lavorato in uno studio legale – nel caso a carattere familiare – assistendo per decenni (dal 1972 al 2014) prima il padre, poi la figlia, quindi il figlio e poi di nuovo la figlia, passando da un avvocato all’altro, ma restando sempre all’interno della medesima “struttura organizzativa”, ha diritto - pur in presenza di più datori formalmente distinti - a vedersi riconosciuto un unico rapporto lavorativo ai fini della retribuzione, Tfr ecc.. E in caso di omissione contributiva, può richiedere il risarcimento del danno, anche prima dell’età pensionabile, direttamente al datore senza dover chiamare in causa l’Inps. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 2286 depositata oggi, rigettando il ricorso principale dei componenti dello studio e accogliendo quello incidentale del dipendente.
Dopo il diniego del tribunale, la Corte di appello di Napoli aveva riconosciuto il quarantennale rapporto di lavoro all’interno dello studio, condannando i legali, e i loro eredi, a pagare per tranche, in relazione ai periodi e alle quote ereditarie, una somma complessiva di oltre 70mila euro al dipendente. Secondo il giudice di secondo grado, era stata provata la “soggezione” al “potere direttivo” degli avvocati, nonché la “continuità” dell’attività sia pure “nell’avvicendarsi dei vari avvocati titolari”. “Pur non volendo attribuire all’avvicendamento dei diversi titolari dello studio – scriveva il giudice di secondo grado - la natura di vera e propria cessione di azienda, non può negarsi che nel caso concreto il rapporto di lavoro dell’appellante si sia svolto senza soluzione di continuità e con le medesime caratteristiche, tali da poter essere considerato unico”.
Proposto ricorso da parte dei legali, la Sezione Lavoro l’ha respinto, accogliendo invece quello incidentale del lavoratore che lamentava l’omessa pronuncia sul risarcimento del danno per omissione contributiva. Per la Cassazione, infatti, vi era un “dovere di pronunzia in capo alla Corte territoriale, rimasto inadempiuto”. È stata così bocciata l’eccezione di nullità dei ricorrenti principali per violazione del contraddittorio con l’Inps.
Il dipendente, spiega la Corte, non ha chiesto la condanna del datore di lavoro (o delle sue eredi) al versamento dei contributi, bensì la “condanna generica al risarcimento del danno causato dall’omissione contributiva”, le cui parti sono unicamente il datore di lavoro danneggiante e il dipendente danneggiato. Tale omissione, produce un duplice pregiudizio, consistente, da un lato, nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica (al momento dell’età pensionabile) e, dall’altro, “nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva”.
“Ne consegue – continua la decisione - che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, sono due e collegate, una volta raggiunta l’età pensionabile, alla perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c. e, prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, al danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”. In entrambi i casi legittimato passivo è unicamente il datore di lavoro.
Invece, rispetto all’azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, prosegue la decisione, vi è il litisconsorzio necessario con l’Inps. In tale azione il litisconsorzio, infatti, è il riflesso degli aspetti sostanziali della vicenda, rappresentati dall’interesse del lavoratore alla tutela assicurativa; dell’Inps a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia; del datore a non trovarsi esposto agli effetti pregiudizievoli di un inesistente rapporto lavorativo.

