Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Questo il principio espresso dalla corte di Appello di Firenze con la sentenza 1730/2023.

Il fatto
Con la sentenza...

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