Le videoriprese di comportamenti non comunicativi effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico costituiscono prove atipiche legittimamente utilizzabili, se motivate dalle esigenze investigative. Le immagini possono concorrere, insieme agli altri elementi indiziari, all’accertamento della responsabilità e all’identificazione dell’autore della coltivazione. La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza 31758 del 2026, chiarisce come i filmati abbiano...
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